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di un nuovo debitore, i privilegj ed ipoteche primitive del credito non posson ritenersi per trasferite sui beni del nuovo debitore.

L. 30, ff. de novationibus et delegationibus.

1280. Se la novazione si effettua tra il creditore ed uno dei debitori solidarj, i privilegj e le ipoteche dell’antico credito non possono essere riservate che sui beni di quello che contrae il nuovo debito.

Argum. ex l. 18 ff. de novationibus et delegationibus.

1281. Mediante la novazione fatta tra il creditore ed uno dei debitori solidarj, i condebitori restano liberati.

La novazione eseguita relativamente al debitore principale libera i fidejussori.

Nondimeno, se il creditore, nel primo caso, esiga l’adesione dei condebitori, o, se nel secondo, quella de’ fidejussori, e che essi ricusino di accedere alla nuova convenzione, sussiste l’antico credito.

Argum. ex l. 6, ff. de duobus reis constituendis. — L. 44, cod. de fidejussoribus et mandatoribus.

Sezione III.

Della remissione del debito.

1282. La volontaria consegna della scrittura originale dell’obbligo sotto forma privata, fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova della liberazione.

Argum. ex leg. 2, ff. de pactis.

1283. La consegna volontaria della prima copia autentica in forma esecutoria della scrittura d’obbligo fa presumere la remissione del debito od il pagamento, senza pregiudizio della prova in contrario.

1284. La consegna dello scritto originale d’obbligo sotto firma privata, o della copia anzidetta ad uno dei debitori solidarj, produce rispettivamente lo stesso effetto a vantaggio dei condebitori.

Argum. ex l. 3, ff. de duobus reis constituendis.