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legittimi, senza che in verun caso queste donazioni possano eccedere il quarto de’ beni.

L. 3. et 6, cod. de secund. nuptiis.

1099. I conjugi non potranno indirettamente farsi alcuna donazione oltre ciò che loro è permesso dalle precedenti disposizioni.

Sarà nulla qualunque donazione o simulata, o fatta ad interposta persona.

L. 22, ff. de donat. inter virum et uxorem; leg. 35, §. 3, ff. de donationibus mortis causa, l. 3, §. ultimo, ff. pro socio.

1100. Saranno considerate come fatte ad interposte persone, le donazioni di uno dei conjugi, o ai figlj o ad uno dei figlj dell’altro conjuge nati da un altro matrimonio, e quelle pure fatte dal donante ai parenti dei quali l’altro conjuge fosse l’erede presuntivo al tempo della donazione, ancorchè quest’ultimo non sia sopravvissuto al suo parente donatario.

L. 3, §. 4 et 5; l. 5, §. 2; l. 60, ff. de donationib. inter vir. et uxor.; l. 5, §. 2, de bonis liberorum.


TITOLO III.

DEI CONTRATTI O DELLE OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI IN GENERE.

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

1101. Il contratto è una convenzione mediante la quale una o più persone si obbligano verso una o più persone, a dare, a fare, o a non fare qualche cosa.

L. 3, in princ., ff. de obligation. et actionibus; l. 7, §. 2, ff. de pactis. — Instit. de obligationib. in princ.