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Paul. sentent. lib. 2, tit. 1, §. 4. — Leg. 34, §. 1 et 3, ff. de jurejurando; l. 11, §. 2, ff. de actione rerum amotarum.
1363. Quando siasi prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l’avversario a provarne la falsità.
Leg. 2, l. 5, §. 2, l. 9, §. 1, ff. de jurejurando; l. 1, cod. de rebus creditis et jurejurando; l. 1, ff. quarum rerum actio non datur.
1364. La parte che ha deferito o riferito il giuramento, non può più ritrattarsi, se la parte contraria ha dichiarato di esser pronta a giurare.
Leg. 6, l. 9, §. 1, ff. de jurejurando; l. 11, cod. de rebus creditis et jurejurando.
1365. Il giuramento prestato non fa pruova che in vantaggio o contro di colui che l’ha deferito, ed a vantaggio dei suoi eredi od aventi causa, o contro di essi.
Ciò nondimeno il giuramento deferito al debitore da uno dei creditori solidarj, non lo libera che per la porzione dovuta a questo creditore.
Il giuramento deferito al debitore principale libera egualmente i fidejussori.
Quello che si è deferito ad uno dei debitori solidarj giova ai condebitori.
Quello deferito al fidejussore giova al debitore principale.
In questi ultimi due casi il giuramento del condebitore solidario e del fidejussore non giova agli altri condebitori od al debitore principale, se non quando fu deferito sul debito, e non quando fu deferito sul fatto della solidarietà o fidejussione.
Argum. ex l. 27, §. 4, ff. de pactis; l. 1, cod. res inter alios acta: l. 3, ff. de jurejurando. — Contr. l. 28, l. 27, ff. de jurejurando. — Leg. 28, §. 1, ff. de jurejurando. — Leg. 28, §. 1; l. 42, §. 1, ff. de jurejurando.