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Sezione V.}}}}

Della interpretazione delle Convenzioni.

1156. Nelle convenzioni si deve indagare qual sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzi che attenersi al senso letterale delle parole.

L. 219, ff. de verborum significatione. — Argum. ex l. 1, cod. plus valere quod agitur. — L. 168, §. 1, ff. de regulis juris.

1157. Quando una clausola è suscettibile di due sensi, si deve intendere in quello per cui può essa avere qualche effetto, piuttosto che in quello, con cui non ne potrebbe produrre alcuno.

L. 80, ff. de verborum obligationibus; l. 12, ff. de rebus dubiis.

1158. Le parole suscettibili di due sensi devono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.

L. 67, ff. de regulis juris.

1159. Ciò che è ambiguo s’interpreta da ciò che si pratica nel paese dove è stipulato il contratto.

L. 34, de diversis regulis juris.

1160. Nei contratti si devono avere per apposte le clausole che sono di uso ancorchè non siano espresse.

L. 31, §. 20; ff. de aedilitio edicto.

1161. Le clausole delle convenzioni s’interpretano le une per mezzo delle altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall’atto intiero.

L. 24, ff. de legibus; l. 126, ff. de verborum significatione.

1162. In dubbio, la convenzione s’interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratta l’obbligazione.

L. 39, ff. de pactis; l. 21, ff. de contrahenda emptione; l. 99, in pr.; l.38, §. 18, ff. de verborum obligationibus; l. 26, ff. de rebus dubiis; l. 173, in pr. ff. de regulis juris.