Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/252

contrahenda emptione; l. 21, §. 6, ff. de actionibus empti et venditi.

1192. L’obbligazione diviene pura e semplice quantunque contratta in modo alternativo, se una delle due cose promesse non poteva essere il soggetto dell’obbligazione.

L. 72, §. 4; l. 95, in pr. ff. de solutionibus; l. 16, ff. de verborum obligationibus, l. 15, de duobus reis constituendis.

1193. L’obbligazione alternativa diviene pura e semplice, se una delle due cose promesse perisce o non può più essere consegnata, quand’anche ciò accada per colpa del debitore. Il prezzo di questa cosa non può essere offerto in suo luogo.

Se ambedue le cose sono perite, e che il debitore sia in colpa riguardo ad una di esse deve pagare il prezzo di quella che fu l’ultima a perire.

L. 2, §. 3, ff. de eo quod certo loco; l. 95, in pr. et §. 1, ff. de solutionibus; l. 105, ff. de verborum obligationibus; l. 34, §. 6, ff. de contrahenda emptione, l. 47, §. 3, ff. de legatis 1. — l. 82, §. 1, ff. de verborum obligationibus.

1194. Quando, nel caso contemplato dal precedente articolo, la scelta fu accordata nella convenzione al creditore:

O una soltanto delle cose è perita; ed allora, se ciò è accaduto senza colpa del debitore, il creditore deve ricevere quella che resta; se il debitore è in colpa, il creditore può richiedere la cosa rimasta, o il prezzo della cosa perita.

O ambedue le cose sono perite, ed allora, se il debitore è in colpa relativamente ad ambedue, od anche ad una sola, il creditore può domandare il prezzo dell’una o dell’altra a sua elezione.

Leg. 95, in pr., et §. 1, ff. de solutionibus et liberationibus.

1195. Se le due cose sono perite senza colpa del