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estingue il credito solidario che per la quota e porzione del debitore o del creditore.

Leg. 71, in pr. ff. de fidejussoribus et mandatoribus, leg. 95, §. 2, ff. de solutionibus et liberationibus.

1210. Il creditore che acconsente alla separazione del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione solidaria contro gli altri, dedotta però la porzione del debitore che egli ha liberato dall’obbligazione solidaria.

1211. Il creditore che riceve separatamente la parte di uno dei debitori, senza riservarsi nella quittanza la solidarietà, o i suoi diritti in generale, non rinuncia all’obbligazione solidaria che riguardo a questo debitore.

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dall’obbligazione solidaria, quando ha ricevuto da questo una somma eguale alla porzione per cui è obbligato, se la quittanza non dichiari che la riceve per la sua parte.

Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro uno dei condebitori per la sua parte, se questi non vi ha aderito, o se non è emanata una sentenza di condanna.

Leg. 18, cod. de pactis. — Leg. 8, §. 1, ff. de legatis 1.° — Argum. ex l. 23, cod. de fidejussoribus et mandatoribus.

1212. Il creditore, che riceve separatamente, e senza riserva la porzione dei frutti decorsi e degl’interessi del debito da uno dei condebitori non perde la solidarietà, che per i frutti od interessi scaduti, non già per quelli a scadere, o per il capitale, eccetto che il pagamento separato siasi continuato per dieci anni continui.

Alciat. ad l. 8, §. 1, ff. de legatis 1.°

1213. L’obbligazione contratta solidariamente verso il creditore si divide ipso jure fra i debitori, i