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cod. de compens. Leg. 17, l. 20 et 24, ff. eod., leg. 46, §. 5, ff. de jure fisci.
1294. Il fidejussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale.
Ma il debitore principale non può opporre la compensazione di quello che il creditore deve al fidejussore.
Il debitore solidario non può parimente opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al suo condebitore.
Leg. 4, l. 5, ff. de compensationibus. — Argum. ex l. 9, cod. de compensationibus, et l. 18, §. 1, ff. eod.; l. 10, ff. de duobus reis constituendis. — Leg. 23, ff. de compensationibus.
1295. Il debitore che puramente e semplicemente acconsente alla cessione che il creditore fa delle sue ragioni ad un terzo, non può più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell’accettazione.
La cessione però alla quale il debitore non ha aderito, ma che fu al medesimo notificata, non impedisce la compensazione fuorchè dei crediti posteriori alla notificazione.
Argum. ex leg. 16, ff. ad senatus consultum Macedonianum.
1296. Quando i due debiti non siano pagabili nello stesso luogo, non si può opporre la compensazione, se non computate le spese di trasporto nel luogo del pagamento.
Leg. 15, ff. de compensationibus.
1297. Quando la medesima persona abbia più debiti compensabili, si osservano, per la compensazione, le stesse regole che si sono stabilite per l’imputazione nell’articolo 1256.
V. leg. 1, cod. de solutionibus et liberationibus; l. 1, l. 5, §. 1; l. 102, §. 1, l. 3, l. 94, §. fin.; l. 103, l. 1, l. 7, l. 4, eod. tit.