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1.° Quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione della causa, e chiamasi decisorio.

2.° Quello che vien deferito dal giudice ex officio all’una o all’altra parte.

V. tit. ff. de jurejurando; tit. ff. de litem jurando; et tit. cod. de rebus creditis et de jurejurando.

§. I.

Del Giuramento decisorio.

1358. Il giuramento decisorio può essere deferito in qualsivoglia specie di controversia.

Leg. 34, ff. de jurejurando.

1359. Non si può deferire che sopra un fatto proprio di quello a cui viene deferito.

Paul. sentent., lib. 2, tit. 1, §. 4. — Leg. 34, §. 1, et 3, ff. de jurejurando; l. 11, §. 2, ff. de actione rerum amotarum. — Argum. ex l. 42, ff. de regulis juris.

1360. Può deferirsi in qualunque stato si ritrovi la causa, ed ancora quando non esista alcun principio di prova della domanda o della eccezione, sulla quale si provoca la parte a giurare.

Leg. 34, §. 6; l. 38, l. 31, ff. de jurejurando; l. 12, cod. de rebus creditis et jurejurando. — V. Gloss. ad l. 3, cod. de rebus creditis et de jurejurando. — Cujac. observat. 23. n.° 28.

1361. Quegli cui viene deferito il giuramento, qualora lo ricusi o non elegga di riferirlo al suo avversario, o l’avversario, al quale è stato referito, lo ricusi, deve soccombere nella sua rispettiva domanda od eccezione.

Leg. 14, §. 3 et 7; l. 38, ff. de jurejurando; l. 9, cod. de rebus creditis et jurejurando.

1362. Il giuramento non può riferirsi quando il fatto, che ne è l’oggetto, non sia il fatto d’ambe le parti, ma sia semplicemente proprio di quello cui si era deferito il giuramento.