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1332. Qualunque annotazione posta dal creditore appiede, in margine od a tergo d’un documento che sia continuamente restato presso di lui, fa fede, quantunque non firmata, nè datata da esso, quando tenda a dimostrare la liberazione del debitore.
Lo stesso ha luogo per qualunque annotazione posta dal creditore a tergo, in margine od appiè di un originale in duplo di una scrittura, o di una quietanza, che si trovi presso il debitore.
§. III.
Delle Tessere, ossia tacche a riscontro.
1333. Le tacche d’un riscontro corrispondenti a quelle del riscontro compagno fanno fede fra le persone, le quali costumano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni che fanno, e ricevono al minuto.
§. IV.
Delle copie degl’istrumenti.
1334. Le copie, quando esista l’istrumento originale, fanno fede soltanto di ciò che si contiene nell’istrumento, di cui può chiedersi sempre l’esibizione.
1335. Quando non esiste più l’istrumento originale, le copie fanno fede in conformità delle seguenti distinzioni:
1.° Le copie autentiche di prima edizione fanno la stessa fede che l’originale. Lo stesso ha luogo tanto per le copie che sono state fatte per ordine de’ magistrati, presenti le parti o debitamente citate, quanto per quelle che sono state fatte in presenza delle parti, e di loro reciproco consenso.
2.° Le copie che senza autorità del magistrato, e senza il consenso delle parti, e posteriormente al rilascio delle copie autentiche di prima edizione, saranno state trascritte dalla matrice dell’atto del notaro che lo ha ricevuto, o da uno dei suoi successori,