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1236. Le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da qualunque persona che vi abbia interesse, come da un obbligato o da un fidejussore.
Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non abbia interesse, se questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore, o se agendo in nome proprio, non lo faccia per subentrare nei diritti del creditore.
L. 23, l. 40, et 33, ff. de solutionibus et liberationibus, l. 39, ff. de negotiis gestis. l. 1, §. 24, ff. de exercitoria actione, l. 8, §. 5, ff. de novationibus et delegationibus, l. 39, ff. de negotiis gestis; l. 69, et 133, ff. de diversis regulis juris, l. 5, cod. de solutionibus et liberationibus.
1237. L’obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore ove questi abbia interesse che venga adempita dal debitore medesimo.
L. 31, ff. de solutionibus et liberationibus.
1238. Per pagare validamente è necessario essere proprietario della cosa data in pagamento, ed essere capace di alienare.
Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una somma di denaro, o di altra cosa che si consumi coll’uso, contro il creditore che l’abbia consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non era il proprietario, o non era capace di alienare.
Argum. ex l. 14, §. 8,, l. 15, l. 94, ff. de solutionibus et liberationibus, l. 54, ff. de regulis juris.
1239. Il pagamento deve essere fatto al creditore, od a persona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo, o dal giudice o dalla legge.
È valido il pagamento fatto a colui che non era autorizzato a riceverlo pel creditore, quando questi lo ratifichi, o ne abbia approfittato.