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Sezione III.}}}}

Delle presunzioni.

1349. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il magistrato deduce da un fatto noto per un fatto ignoto.

Cujac. in paratitl. ad tit. cod. de probat.

§. I.

Delle Presunzioni stabilite dalla legge.

1350. La presunzione legale è quella che una legge speciale attribuisce a certi atti od a certi fatti; tali sono,

1.° Gli atti che la legge dichiara nulli per la sola loro qualità, come presuntivamente fatti in frode delle sue disposizioni.

2.° I casi nei quali la legge dichiara che la proprietà e la liberazione risulti da circostanze certe e determinate.

3.° L’autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata;

4.° La forza che la legge dà alla confessione ed al giuramento della parte.

Menoch., tractat. de præsumptionibus, lib. 1, quæst. 3. — Leg. 2, §. 1; l. 24, ff. de pactis; l. 3, cod. de apochis publicis. — Leg. 25, ff. de statu hominum; l. 207, ff. de regulis juris.

1351. L’autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. È necessario che la cosa addomandata sia la stessa; che la domanda si appoggi alla medesima causa; che l’azione sia tra le medesime parti, e proposta da esse o contro di esse nella medesima qualità.

Leg. 13, et l. 14, ff. de exceptione rei judicatæ.

1352. La presunzione legale dispensa da qualunque prova colui, a favore del quale essa ha luogo.

Non è ammessa prova veruna contro la presunzione della legge, quando sul fondamento di questa presunzione,