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pagamento dei danni ed interessi, tanto per l’inadempimento della obbligazione, quanto per il ritardo della esecuzione, qualora egli non provi che l’inadempimento sia provenuto da una causa estranea ad esso non imputabile, ancorchè non siavi per sua parte intervenuta mala fede.
L. 5, ff. de rebus creditis.
1148. Il debitore non è tenuto a verun danno ed interesse, quando in conseguenza di una forza irresistibile o di un caso fortuito, fu impedito di dare o di fare ciò cui si era obbligato, o ha fatto ciò che gli era vietato.
L. 23, in fin., ff. de regulis juris.
1149. I danni ed interessi sono in generale dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato, salve le modificazioni ed eccezioni in appresso spiegate.
L. 13, ff. ratam rem haberi.
1150. Il debitore non è tenuto se non ai danni ed interessi che sono stati preveduti o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l’inadempimento della obbligazione non derivi da suo dolo.
L. unic. cod. de sententiis quae pro eo quod interest.
1151. Nello stesso caso in cui l’inadempimento della convenzione provenga dal dolo del debitore, i danni ed interessi relativi alla perdita sofferta, ed all’utile perduto dal creditore, non devono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della convenzione.
Argum. ex l. 43, in fin., et l. 44, ff. de actionibus empti et venditi.
1152. Quando la convenzione stabilisca che colui il quale mancherà di eseguirla debba pagare una determinata somma a titolo dei danni ed interessi, non