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22, ff. de legatis 1.° — V. l. 35, l. 41, §. 1; l. 53, §. 7, l. 45, ff. de legatis 1.° l. 66, §. 4, ff. de legatis 2.°

1043. La disposizione testamentaria sarà senza effetto, quando l’erede istituito od il legatario la ripudierà, o si troverà incapace a conseguirla.

Leg. 38, §. 1, ff. de legatis 1..° l. 43, §. 2, ff. de legatis 2.° — V. l. 4, l. 5, §. 1; l. 58, ff. de legatis 2.° l. 38, ff. de legatis 1.° l. 22, ff. de fideicommissariis libertatibus. — Paul. sentent. lib. 3, tit. de legat., §. 12.

1044. Si farà luogo al diritto di accrescimento a vantaggio dei legatarj, nel caso in cui il legato sarà fatto a più persone congiuntamente.

Si riputerà fatto congiuntamente il legato, quando dipenderà da una sola e medesima disposizione, e quando il testatore non avrà assegnata la parte di ciascun collegatario nella cosa legata.

Ulpian. fragmenta, tit. 26, §. 12 et 13, l. 16, §. 2, ff. de legatis 1°. l. 26, §. 1, ff. de conditionibus et demonstrationibus. — Instit. de legatis, §. 8. — L. 8, ff. de legatis 3.° l. 124, ff. de verborum significatione; l. unica, §. 11, cod de caducis tollendis; l. 35, ff. de legatis 1.°

1045. Si riputerà anche fatto congiuntamente il legato, quando una cosa la quale non è suscettibile d’essere divisa senza deterioramento, sarà stata collo stesso atto donata a più persone anche separatamente.

L. 142, ff. de verborum significatione. l. 89, ff. de legatis 3.° l. 1, ff. de usufructu accrescendo; l. 1, §. 11, cod. de caducis tollendis.

1046. Le medesime cause che secondo l’articolo 954, e le due prime disposizioni dell’articolo 955 autorizzano la domanda di revoca della donazione tra vivi, saranno egualmente ammesse per chiedere la revoca delle disposizioni testamentarie.