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questi ne abbia conservato alcuno, ovvero all’ufficio della sua ultima nota abitazione nel Regno; e quando il testamento contenesse delle disposizioni relative ai beni immobili ivi situati, dovrà inoltre registrarsi all’ufficio del luogo in cui si trovano questi immobili, senza che si possa esigere una doppia tassa.

1001. Le formalità alle quali sono soggetti i diversi testamenti in forza delle disposizioni della presente e della precedente sezione devono essere osservate sotto pena di nullità.

Sezione III.

Delle Instituzioni d’erede, e dei Legati in generale.

1002. Le disposizioni testamentarie sono o universali, o a titolo universale, o a titolo particolare.

Ciascheduna di queste disposizioni fatta, tanto sotto la denominazione d’istituzione d’erede, quanto di legato produrrà il suo effetto secondo le regole in appresso stabilite per i legati universali, per i legati a titolo universale, e per i legati particolari.

Sezione IV.

Del Legato in generale.

1003. Il legato universale è la disposizione testamentaria con cui il testatore dona ad una o a più persone l’universalità dei beni ch’egli lascierà dopo la sua morte.

1004. Quando alla morte del testatore vi siano eredi, ai quali è dalla legge riservata una quota parte de’ suoi beni, questi eredi, per la di lui morte, entrano ipso jure nell’immediato possesso di tutti i beni dell’eredità, ed il legatario universale deve da essi ripetere il rilascio de’ beni compresi nel testamento.

1005. Ciò non ostante nello stesso caso il legatario universale avrà il godimento de’ beni compresi nel testamento dal giorno della morte, se la domanda