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neppure coll’autorizzazione del suo tutore o curatore.
1031. Gli esecutori testamentarj faranno apporre i sigilli, quando vi siano eredi minori, interdetti od assenti.
Faranno stendere in presenza dell’erede presunto, o formalmente citato, l’inventario dei beni dell’eredità.
Non essendovi denaro bastante per soddisfare i legati, faranno istanza per la vendita dei mobili.
Invigileranno ad oggetto che il testamento venga eseguito, ed in caso di controversia sopra la sua esecuzione potranno intervenire in giudizio per sostenerne la validità.
Spirato l’anno della morte del testatore, dovranno render conto della loro amministrazione.
1032. Le facoltà dell’esecutore testamentario non passeranno ai suoi eredi.
Argum. ex l. 27, §. 3, ff. mandati vel contr.
1033. Essendovi più esecutori testamentarj che abbiano accettato, un solo potrà agire in mancanza degli altri: ma saranno risponsabili solidariamente per il rendimento dei conti riguardo ai mobili loro affidati, purchè il testatore non abbia divise le loro funzioni, e che ciascuno di essi siasi ristretto a quella che gli è stata attribuita.
Argum. ex l. 2, cod. de dividenda tutela.
1034. Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’apposizione dei sigilli, inventario, resa dei conti, come pure tutte le altre relative alle sue funzioni, saranno a carico dell’eredità.
Argum. ex l. 20, in pr. ff. mandati vel contra.
Sezione VIII.
Della Revoca dei Testamenti, e della loro caducità.
1035. I testamenti non potranno essere revocati, in tutto od in parte, che con un testamento posteriore,