Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/221

1, §. 1, l. 77, §. 15, ff. de legatis 1.° l. 36, §. 1, ff. de conditionibus et demonstrationibus; leg. 1, cod. communia de legat.

1040. Ogni disposizione testamentaria fatta sotto una condizione dipendente da un avvenimento incerto, e tale, che secondo la mente del testatore la detta disposizione non debba eseguirsi, se non nel caso in cui sia, o no per succedere l’avvenimento, sarà priva d’effetto, quando l’erede istituito od il legatario muoja prima che siasi verificata la condizione.

Leg. 5, ff. quando dies legati vel fideicommissi cedat; l. 69, in pr. §. 1 et 2, ff. de conditionibus et demonstrat. l. 209, ff. de regulis juris; toto titulo cod. quando dies legati vel fideicommissi.

1041. La condizione che secondo la mente del testatore non fa che sospendere l’adempimento della disposizione, non impedirà che l’erede istituito, od il legatario, abbiano un diritto acquisito e trasmissibile ai proprj eredi.

Leg. 5, ff. quando dies legati vel fideicommissi cedat l. 1, §. 1, l. 49 et 79, ff. de conditionibus et demonstrationibus, leg. 17, ff. de regulis juris.

1042. Il legato sarà senza effetto, se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.

Si riterrà lo stesso, se è perita dopo la di lui morte senza fatto e colpa dell’erede, benchè questi sia stato costituito in mora per il rilascio, allorquando avrebbe dovuto egualmente perire presso del legatario.

Leg. 26, §. 1, l. 36, §. 3, l. 47, §. ultim., ff. de legatis 1.° l. 22, §. ultim. l. 83, §. 2, ff. de legatis 3.° l. 21, ff. de liberatione legata, l. 14, §. 5, ff. de rei vindicatione. — Leg. 8, §. 2, ff. de legatis 2.° l. 52, §. 12, l. 79, ff. de legatis 3.° l.