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911. Qualunque disposizione a vantaggio d’una persona incapace, sarà nulla, ancorchè venga celata sotto la forma d’un contratto oneroso, o che venga fatta sotto nome d’interposte persone.

Saranno considerate interposte persone, i padri; le madri, i figlj, e discendenti, ed il consorte della persona incapace.

Argum. ex l. 3; l. 5, §. 2, l. 32, §. 24, 25 et 26, ff. de donation. inter vir. er uxorem.

912. Non potrà farsi alcuna disposizione a favore d’uno straniero, se non nel caso in cui questo straniero potesse disporre a vantaggio di un italiano.

CAPO III.

Della Porzione disponibile dei beni, e della Riduzione.

Sezione I.

Della Porzione disponibile dei beni.

913. Le liberalità, tanto per atto tra vivi, che per testamento, non potranno oltrepassare la metà dei beni del disponente, quando questi morendo non lasci che un figlio legittimo; il terzo, se lascia due figlj; il quarto, se ne lascia tre od un numero maggiore.

Leg. 6, cod. de inofficioso testamento. Leg. 8, §. 15, ff. eod. Authentic. novissima, cod. eod. — Nov. 18, cap. 2.

914. Sono compresi nell’articolo precedente sotto nome di figlj, i discendenti, in qualunque grado essi siano; ma non si contano però che per quel figlio che rappresentano nella successione del disponente.

Leg. 220, ff. de verborum signification.

915. Le liberalità per atto tra vivi o per testamento non potranno oltrepassare la metà dei beni, se in mancanza dei figlj il defunto lascia superstiti uno o più ascendenti in ciascuna linea paterna e materna, ed i tre quarti, se non lascia ascendenti che in una sola linea.