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all’atto di donazione uno stato dei debiti e pesi del donante esistenti al giorno della donazione, nel qual caso sarà in facoltà del donatario al tempo della morte del donante, di ritenersi i beni presenti, rinunciando al soprappiù dei beni del donante.

1885. Se lo stato di cui si è parlato nel precedente articolo, non fu unito all’atto di donazione dei beni presenti e futuri, il donatario sarà tenuto di accettare o di rinunciare intieramente la donazione.

In caso di accettazione, non potrà pretendere se non i beni i quali si troveranno esistenti al tempo della morte del donante, e sarà soggetto al pagamento di tutti i debiti e pesi ereditarj.

1086. La donazione, per contratto di matrimonio in favore degli sposi e dei figlj nascituri dello stesso matrimonio, da qualunque persona provenga, potrà ancora essere fatta colla condizione di pagare indistintamente tutti i debiti e pesi dell’eredità del donante, ovvero sotto altre condizioni, l’esecuzione delle quali fosse per dipendere dalla sua volontà: il donatario sarà tenuto di adempire a queste condizioni, quando non prescelga di rinunciare alla donazione, e nel caso che il donante, pel contratto di matrimonio, si fosse riservata la facoltà di disporre di un effetto compreso nella donazione dei suoi beni presenti, o di una determinata somma da ricavarsi dai suddetti beni, l’effetto o la somma, quando egli morisse senza averne disposto, si riterranno compresi nella donazione, ed apparterranno al donatario od ai suoi eredi.

1087. Le donazioni fatte per contratto di matrimonio non potranno essere impugnate, nè dichiarate nulle, sotto pretesto di mancanza d’accettazione.

1088. qualunque donazione fatta a contemplazione di matrimonio sarà senza effetto, se il matrimonio non segue.

Leg. 21 et 22; l. 41, in princ. ff. de jure dotium; l. 4, §. 2, ff. de pactis.