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Quest’azione dovrà promuoversi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima.

Leg. 16, §. 2, ff. de jure patronatus.

CAPO IV.

Delle Donazioni tra vivi.

Sezione I.

Della Forma delle Donazioni tra vivi.

931. Tutti gli atti di donazione tra vivi saranno stipulati avanti notajo nella forma ordinaria dei contratti, e ne rimarrà presso di lui l’originale minuta, sotto pena di nullità.

L. 13, 25, 29, et 31, cod. de donationib.

932. La donazione tra vivi non obbligherà il donante, e non produrrà alcun effetto, se non dal giorno in cui essa sarà stata accettata in termini espressi.

L’accettazione potrà esser fatta durante la vita del donante, con un atto posteriore ed autentico, di cui pure rimarrà l’originale minuta, ma in tal caso la donazione non avrà effetto relativamente al donante, se non dal giorno in cui gli sarà stato notificato l’atto che comproverà la detta accettazione.

L. 10, ff. de donationibus. L. 6, cod. eod. — Argum. ex l. 19, §. 2, ff. de donationibus. L. 16, cod. de jure deliberandi. L. 69, ff. de regulis juris.

933. Se il donatario è in età maggiore, l’accettazione deve essere fatta da lui, od in suo nome da persona munita di procura esprimente la facoltà di accettare la fattagli donazione, o la facoltà generale di accettare le donazioni, che gli fossero o potessero essergli fatte.

Questa procura dovrà essere ricevuta da un notajo, ed una copia della medesima verrà annessa alla minuta originale della donazione od a quella dell’accettazione che fosse fatta con atto separato.

L. 63 ff. de procuratoribus. L. 10, cod. eod.