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903. Il minore che non è giunto agli anni sedici, non potrà in verun modo disporre come sopra, a riserva di quanto è determinato nel capo IX. di questo titolo.

904. Il minore pervenuto all’età d’anni sedici non potrà disporre, eccetto che per testamento, e fino alla concorrenza solamente della metà de’ beni che la legge permette di disporre al maggiore.

L. 5, ff. qui testamenta facere possunt.

905. La donna maritata non potrà far donazioni tra vivi senza l’assistenza o il consenso speciale del marito, ovvero senza l’autorizzazione giudiziale, secondo il prescritto degl’articoli 217, e 219. del titolo del Matrimonio.

Essa non abbisognerà del consenso del marito, nè della giudiziale autorizzazione a fine di poter disporre per testamento.

906. Per essere capace di ricevere per atto di donazione fra vivi, basta che il donatario sia concepito ai tempi della donazione.

Per essere capace di ricevere per testamento, basta l’essere concepito al tempo della morte del testatore.

Ciò nonostante non potranno avere effetto nè la donazione nè il testamento, se il fanciullo non sia nato vitale.

L. 26, ff. de statu hominum. — §. 8. Institut. de haereditatibus quae ab intestato deferuntur. L. 3, in fin., cod. de liberis et posthumis haeredibus.

907. Il minore, ancorchè giunto agli anni sedici, non potrà disporre, neppure per testamento, a vantaggio del suo tutore.

Il minore, fatto maggiore d’età, non potrà disporre per donazione tra vivi o per testamento, a vantaggio di quello che fu suo tutore, se non è stato preventivamente reso e liquidato il conto definitivo della tutela.