Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/194

I beni per tal modo riservati a vantaggio degli ascendenti, perverranno ad essi con l’ordine con cui la legge gli chiama a succedere: essi soli avranno il diritto a questa riserva, in qualunque caso che una divisione in concorso di collaterali non desse loro quella quota parte di beni riservata.

916. In mancanza d’ascendenti, e di discendenti si potrà disporre della totalità dei beni tanto per atti fra vivi che per testamento.

Novell. 115, cap. 4. — Leg. 14 et 15, ff. de inofficioso testamento. V. l. 27, cod. de inofficioso testamento. Leg. 1, ff. eod.

917. Quando la disposizione per atti tra vivi o per testamento sia d’un usufrutto o d’una rendita vitalizia, il cui valore ecceda la porzione disponibile, gli eredi a vantaggio dei quali la legge fa una riserva, potranno eleggere o di eseguire tale disposizione, o di dimettere la proprietà della porzione disponibile.

918. Il valore della piena proprietà dei beni alienati ad una persona successibile in linea retta, tanto col peso di una rendita vitalizia, come a fondo perduto, o con riserva di usufrutto, sarà imputato nella porzione disponibile, e l’eccedente, se ve n’è, sarà conferito nella massa. Questa imputazione e questa collazione non potranno essere domandate da coloro fra i successori in linea retta che avessero prestato il loro assenso all’alienazione, ed in verun caso, dai successori in linea trasversale.

919. La porzione disponibile potrà essere data in tutto, od in parte, tanto per atto fra vivi, come per testamento, ai figlj od altri successori del donante, senza che il donatario o legatario venendo a succedere, sia obbligato a farne la collazione, con che però la disposizione sia stata fatta espressamente a titolo di antiparte o prelegato.

La dichiarazione che la donazione o il legato è a titolo di antiparte o di prelegato, potrà farsi tanto