Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo I

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Libro III - Disposizioni generali Libro III - Titolo II


TITOLO I.

DELLE SUCCESSIONI.


CAPO I.

Dell’apertura delle Successioni, e dell’immediato passaggio di possesso negli Eredi.

718. Le successioni si aprono per la morte naturale, e per la morte civile.

719. La successione per la morte civile è aperta dal momento in cui questa viene inflitta, in conformità delle disposizioni della sezione seconda del capo secondo del titolo Del Godimento e della Perdita dei Diritti civili.

Leg. 10, §. 1; l. 29, ff. de pœnis; l. 6, §. 6, ff. de injusto rupto et irrito facto testamento.

720. Se più persone rispettivamente chiamate alla successione l’una dell’altra, periscono per uno stesso infortunio senza che si possa scoprire quale fra di esse è premorta, la presunzione della sopravvivenza è determinata dalle circostanze di fatto, ed in loro mancanza, dalla robustezza dell’età o del sesso.

Leg. 32, §. 14, de donationibus inter virum et uxorem.

721. Se coloro che perirono insieme avevano meno d’anni quindici, si presume che sia sopravvissuto il più avanzato in età.

Se erano tutti maggiori di sessant’anni, si presumerà che sia sopravvissuto il men vecchio fra essi.

Se gli uni avevano meno di quindici anni, e gli altri più di sessanta, si presumerà che siano sopravvissuti i primi.

Argum. ex l. 9, §. 1, et 4, ff. de rebus dubiis; l. 26, ff. de pactis dotalibus.

722. Se coloro che perirono insieme avevano compita l’età di anni quindici e non oltrepassavano quella dei sessanta, quando vi sia eguaglianza di età, o quando la differenza non ecceda un anno, si presumerà sempre che sia sopravvissuto il maschio.

Se essi erano dello stesso sesso, la presunzione di sopravvivvenza che dà luogo all’apertura della successione, deve ammettersi secondo l’ordine naturale, e quindi il più giovane si presuppone sopravvissuto al più vecchio.

Argum. ex l. 8 et 9, ff. de rebus dubiis.

723. La legge regola l’ordine di successione fra gli eredi legittimi: in mancanza di questi, passano i beni ai figlj naturali; quindi al conjuge superstite; ed in loro mancanza allo Stato.

Leg. unic., ff. unde vir et uxor, l. unic. cod. eod., l. 1, l. 4, cod. de bonis vacantibus.

724. L’immediato possesso dei beni, diritti ed azioni del defunto, passa ipso jure negli eredi legittimi, coll’obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditarj: i figlj naturali però, il conjuge superstite, e lo Stato devono farsi immettere in possesso giudizialmente nei modi, che verranno determinati.


CAPO II.

Delle Qualità richieste per succedere.

725. Per poter succedere, è necessario di esistere nel momento in cui si apre la successione.

Sono quindi incapaci di succedere:

1.° Colui che non è ancora concepito;

2. Il fanciullo che non è nato vitale;

3. Quegli che è morto civilmente.

L. 6 et 7, ff. de suis et legittimis haeredibus; l. 7, et 26, ff. de statu hominum; l. 251, ff. de verborum significatione; l. 6, ff. de inofficioso testamento; l. 3, ff. si pars haereditatis petatur; l. 30, §. 1, ff. de adquir. vel omittenda haereditate; l. 10, de ventre in possessionem mittendo; l. 3, cod. de haeredibus et posthumis; l. 1, in pr. ff. ad legem Falcidiam, l. 6, §. 2, ff. de haeredibus instituendis. — V. l. 3, §. 12, ff. de suis et legittimis haeredibus.

726. Uno straniero non è ammesso a succedere nei beni che il suo parente straniero o italiano possedeva nel territorio del Regno, se non nel caso e nel modo con cui un’Italiano succede al suo parente possessore di beni nel paese di questo straniero, in conformità delle disposizioni dell’articolo undecimo al titolo: Del godimento, e della Privazione de’ Diritti civili.

727. Sono indegni di succedere, e come tali esclusi dalle successioni;

1. Colui che fosse stato condannato per aver ucciso, o tentato di uccidere il defunto;

2. Colui che avesse promossa contro il defunto un’accusa di delitto capitale, giudicata calunniosa;

3. L’erede in età maggiore che, informato dell’omicidio del defunto, non l’avrà denunciato alla giustizia.

Argum. ex l. 9, ff. de jure fisci; l. 7, §. 5, ff. de bonis damnatorum. — L. 9, §. 1, et 2, ff. de his quae ut indignis auferunt.; l. 31, §. 2, ff. de adimend. vel trasferendis legatis. Argum. ex l. 14, §. 8; l. 16, §. 3, ff. de bonis libertorum; l. 17, ff. de his quae ut indignis auferuntur.

728. La mancanza della denuncia non può essere opposta agli ascendenti e discendenti dell’uccisore, nè a suoi affini nello stesso grado, nè al suo conjuge, nè suoi fratelli o sorelle, zii, zie o nipoti.

Argum. ex l. 13, 17, cod. de his qui accusare non possunt; l. 6 et 7, cod. de his quae ut indignis; l. 21, ff. de senatus-consulto Silaniano.

729. L’erede escluso come indegno dalla successione, è obbligato a restituire tutti i frutti o proventi dei quali avesse goduto dopo aperta la successione.

Argum. ex l. 27, ff. de usu et usufructu, et reditu legato.

730. I figlj dell’indegno, succedendo per ragione propria, e senza il beneficio della rappresentazione, non sono esclusi per la colpa del loro padre; ma questi non potrà in alcun caso pretendere nei beni cadenti nella successione, l’usufrutto che la legge accorda ai genitori sui beni de’ loro figlj.

L. 27, in pr., ff. de jure patronatus; l. 7, §. 4, ff. de bonis damnatorum.


CAPO III.

Dei diversi Ordini di Successione.


Sezione I[II].

Disposizioni generali.

731. Le successioni si deferiscono ai figlj, e discendenti del defunto, a’ suoi ascendenti ed a’ suoi parenti collaterali, nell’ordine, ed a tenore delle regole determinate qui sotto.

L. 7, in pr. ff. de bonis damnatorum.

732. La legge non considera nè la natura nè l’origine de’ beni per regolarne la successione.

733. Qualunque eredità devoluta agli ascendenti od ai collaterali, si divide in due parti eguali, l’una a favore de’ parenti della linea paterna, l’altra a favore dei parenti della linea materna.

I parenti uterini o consanguinei non sono esclusi dai germani, ma non prendono parte che nella loro linea, a riserva di ciò che sarà dichiarato qui sotto all’articolo 752. I germani prendono parte nelle due linee.

Non si fa alcun passaggio dall’una all’altra linea se non quando non si trova alcun ascendente nè alcun collaterale in una delle due linee.

L. 1, cod. de legittimis haeredibus. — Novell. 84, c. 1.

734. Eseguita questa prima divisione tra la linea paterna e la materna, non ha più luogo alcun’altra divisione tra i diversi rami; ma la metà devoluta a ciascuna linea, appartiene all’erede, o eredi, che si ritrovano in grado più prossimo, eccettuato il caso della rappresentazione, come sarà dichiarato in appresso.

735. La prossimità della parentela si stabilisce seguendo il numero delle generazioni: ciascuna generazione si chiama un grado.

L. 10, §. 10, ff. de gradibus et affinibus.

736. La serie dei gradi forma la linea: si chiama linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono l’una dall’altra; linea trasversale, la serie dei gradi tra persone che non discendono le une dalle altre, ma che discendono da uno stipite comune.

Si distingue la linea retta, in linea retta discendentale, ed in linea retta ascendentale.

La prima è quella che lega lo stipite con quelli che discendono dal medesimo; la seconda è quella che lega una persona a coloro dai quali essa discende.

L. 1, ff. de gradibus et affinibus.

737. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni: così il figlio è rispetto al padre nel primo grado, il nipote nel secondo; e reciprocamente il padre e l’avo rispetto al figlio ed al nipote.

L. 10, §. 9, ff. de gradibus et affinibus.

738. Nella linea trasversale, i gradi si computano dalle generazioni, cominciando da uno de’ parenti, e salendo sino allo stipite comune, esso non compreso, e discendendo da questo sino all’altro parente.

Perciò due fratelli sono in secondo grado: lo zio, e il nipote in terzo; i cugini germani in quarto; e così successivamente.

L. 1, §. 1 ff. de gradibus et affinibus. — Instit. de gradibus cognationum, §. 7.


Sezione II.

Della Rappresentazione.

739. La rappresentazione è una finzione della legge, il cui effetto è di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado, e nei diritti del rappresentato.

Novell. 118, cap. 4.

740. La rappresentazione ha luogo in infinito nella linea retta discendentale.

Essa ha luogo in tutti i casi, sia che i figlj del defunto concorrano coi discendenti di un figlio premorto, sia che essendo mancati di vita tutti i figlj del defunto prima di lui, i discendenti di detti figlj si ritrovino fra loro in gradi eguali od ineguali.

Instit. de haereditatibus quae ab intestato deferuntur § 6; l. 3, cod. de suis et legittimis haeredibus. — Novell. 118, cap. 1, novell. 127.

741. La rappresentazione non ha luogo in favore degli ascendenti; il più prossimo, in ciascuna delle due linee, esclude sempre il più rimoto.

Novell. 118, cap. 2, Authentica, defuncto cod. ad senatus consult. Tert.

742. Nella linea trasversale, la rappresentazione è ammessa in favore dei figlj e discendenti dai fratelli o dalle sorelle del defunto, sia che essi concorrano alla successione coi loro zii o zie, sia che essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto, la successione ritrovisi devoluta ai loro discendenti in gradi eguali o ineguali.

Novell. 118, cap. 4, Authentic. cessant. cod. de suis et legittimis haeredibus.

743. In tutti i casi in cui la rappresentazione è ammessa, la divisione si fa per stirpi. Se uno stesso stipite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa anche per stirpi in ciascun ramo, e fra i membri del medesimo ramo la divisione si fa per capi.

Novell. 118, cap. 1.

744. Non si rappresentano le persone viventi, ma soltanto quelle che sono morte naturalmente o civilmente.

Si può rappresentare quello alla cui successione siasi rinunciato.

Argum. ex l. 7, ff. de his qui sunt sui vel alieni juris; l. 2, §. 7, ff. de administratione et peric. tutor. — Novell. 118, cap. 1. — V. Bartol. in l. 94, ff. de acquirenda hæreditate.


Sezione III.

Delle successioni che si deferiscono ai Discendenti.

745. I figlj o i loro discendenti succedono al padre ed alla madre, agli avi, ed alle avole od altri ascendenti senza distinzione di sesso, nè di primogenitura, e ancorchè essi siano procreati da differenti matrimonj.

Essi succedono in eguali porzioni e per capi, quando sono tutti nel primo grado o chiamati per proprio diritto: succedono per stirpi, quando vengono o tutti od alcuni di essi per rappresentazione.

Novell. 118, cap. 1. — Authentic. in successione, cod. de suis et legitimis liberis; leg. 11, cod. familiæ erciscundæ.


Sezione IV.

Delle Successioni che si deferiscono agli Ascendenti.

746. Se il defunto non ha lasciato nè figlj, nè fratelli, nè sorelle, nè discendenti da essi, la successione si divide per metà tra gli ascendenti della linea paterna e gli ascendenti della linea materna.

L’ascendente che si ritrova nel grado più prossimo, conseguisce la metà assegnata alla sua linea, ad esclusione di tutti gli altri.

Gli ascendenti nel medesimo grado succedono per capi.

Leg. 15, ff. de inofficioso testamento. Novell. 118, cap. 2. — Authentic. defuncto, cod. ad senatus-consult. Tert.

(Se i figlj ricusassero la successione del padre, potrebbero accettarla gli ascendenti. V. l. 2, §. 8 et 14, ff. ad senatus-consul. Tert.)

747. Gli ascendenti succedono, ad esclusione di tutti gli altri, nelle cose da essi donate ai loro figlj o discendenti morti senza prole, allorchè gli oggetti donati si ritrovino in natura nell’eredità.

Se tali oggetti furono alienati, gli ascendenti riscuotono il prezzo che possa tuttora essere dovuto. Succedono inoltre all’azione di ricupera che avesse potuto spettare al donatario.

Argum. ex l. 6, ff. de jure dotium; l. 2, cod. de bonis quæ liberis; l. 12, cod. communia utriusque; l. 4, cod. soluto matrimonio.

748. Quando il padre e la madre sono sopravvissuti alla persona morta senza prole, se questa ha lasciato fratelli, o sorelle, o loro discendenti, l’eredità si divide in due porzioni eguali, di cui soltanto una metà si deferisce al padre e alla madre, che la dividono tra loro egualmente;

L’altra metà appartiene ai fratelli, sorelle o loro discendenti, come verrà spiegato nella sezione quinta del presente capo.

Novell. 118, cap. 2, novell. 127, cap. 1.

749. Nel caso in cui la persona morta senza prole abbia lasciato fratelli, sorelle, o loro discendenti, se è premorto il padre, o la madre, la porzione che gli sarebbe stata devoluta in conformità del precedente articolo, si riunisce alla metà deferita ai fratelli, sorelle o loro rappresentanti, come sarà spiegato nella seguente sezione.


Sezione V.

Delle Successioni de’ collaterali.

750. In caso di premorienza del padre e della madre d’una persona che muoja senza prole, i suoi fratelli, sorelle, o loro discendenti sono chiamati alla successione, ad esclusione degli ascendenti e degli altri collaterali.

Succedono, o per proprio diritto, o per quello di rappresentazione, come fu disposto nella sezione seconda del presente capo.

Novell. 118, cap. 2; novell. 127, cap. 1. — Authentic. cessant. cod. de legitimis hæredibus.

751. Se il padre e la madre della persona morta senza prole sono sopravvissuti, i suoi fratelli, sorelle o loro rappresentanti non sono chiamati che alla metà dell’eredità. Se è sopravvissuto soltanto il padre o la madre, sono chiamati a conseguirne i tre quarti.

752. La divisione della metà o dei tre quarti devoluti ai fratelli o sorelle a norma dell’articolo precedente, si eseguisce tra loro in eguali porzioni, quando derivano tutti dal medesimo matrimonio: se provengono da matrimonj diversi, la divisione si fa per metà tra le due linee paterna e materna del defunto; i germani prendono parte nelle due linee, e gli uterini ed i consanguinei ciascuno soltanto nella propria linea: se non vi sono fratelli o sorelle che da un lato, succedono nella totalità, ad esclusione di qualunque altro parente dell’altra linea.

753. In mancanza di fratello o sorella o discendenti da essi, ed in mancanza di discendenti nell’una o nell’altra linea, l’eredità è deferita per metà agli ascendenti superstiti; e per l’altra metà ai parenti più prossimi dell’altra linea.

Quando vi concorrono parenti collaterali nel medesimo grado, la divisione si fa per capi.

Novell. 118, cap. 3. — Authentica post fratres fratrumve, cod. de legitimis hæredibus.

754. Nel caso dell’articolo precedente, il padre o la madre superstite ha l’usufrutto della terza parte dei beni a cui non succede in proprietà.

755. Non ha luogo la successione dei parenti oltre il duodecimo grado.

In mancanza di parenti in grado successibile in una linea, i parenti dell’altra linea succederanno nell’intera eredità.

Instit. de successione cognatorum, §. 5.


CAPO IV.

Delle successioni irregolari.


Sezione I.

Dei Diritti dei Figlj naturali sui beni dei loro genitori, e della successione di questi ai Figlj naturali morti senza prole.

756. I figlj naturali non sono eredi; la legge non accorda ad essi un tal diritto sopra i beni del loro padre o madre defunti, se non quando siano stati legalmente riconosciuti. Essa non accorda ai medesimi alcun diritto sopra i beni dei parenti del loro padre o della madre.

V. Can. quid est, quæst. 7, causs. 35. Rebuffus in prœm. constit. regiar., gloss. 5, num. 58, 69, 70 et 71, et in tractatu de litter. naturalit., glos. 1, num. 6. — Bugnyon, de legib. abrogat., lib. 1, cap. 18. — V. l. 2 et 8, ff. unde cognati. — Novell. 89, cap. 12.

757. Il diritto del figlio naturale sui beni del padre o della madre defunti, è regolato nel seguente modo.

Se il padre o la madre ha lasciato dei discendenti legittimi, il suo diritto è di un terzo della porzione ereditaria che egli avrebbe conseguito se fosse stato legittimo: è della metà quando il padre o la madre non avessero lasciato discendenti, ma bensì ascendenti, o fratelli o sorelle; è di tre quarti quando il padre o la madre non avessero lasciato nè discendenti nè ascendenti, nè fratelli nè sorelle.

758. Il figlio naturale ha diritto sulla totalità dei beni, quando il padre o la madre non lasciano parenti in grado successibile.

L. 1, §. 2, ff. ad senatus consult. Tert. et Orphit.

759. In caso di premorienza del figlio naturale, i suoi figlj o discendenti possono reclamare i diritti stabiliti negli articoli precedenti.

760. Il figlio naturale ed i suoi discendenti sono tenuti ad imputare nella porzione, cui hanno diritto di pretendere, tutto ciò che avessero ricevuto dal padre o dalla madre, la successione de’ quali è aperta, e che sarebbe soggetto a collazione, secondo le regole stabilite alla sezione seconda del capo sesto del presente titolo.

761. È ad essi proibito qualunque reclamo, quando, durante la vita del loro padre o madre, abbiano ricevuto la metà di quanto è ai medesimi figlj assegnato negli articoli precedenti, coll’espressa dichiarazione per parte degli stessi genitori, che sia loro intenzione di limitare la porzione del figlio naturale a quella soltanto che gli hanno dato.

Nel caso in cui questa porzione fosse inferiore alla metà di ciò che dovrebbe ricevere il figlio naturale, questi non potrà reclamare che il supplemento necessario a compire questa metà.

762. Le disposizioni degli articoli 757, 758, non sono applicabili ai figlj adulterini od incestuosi.

La legge non accorda loro che i soli alimenti.

763. Questi alimenti sono regolati a norma delle facoltà del padre o della madre, del numero e della qualità degli eredi legittimi.

764. Quando il padre o la madre del figlio adulterino, od incestuoso gli avranno fatto imparare un’arte meccanica, o quando uno di essi gli avrà, mentre viveva, assicurato gli alimenti, il figlio non potrà proporre alcuna pretesa contro la loro eredità.

765. L’eredità del figlio naturale morto senza prole, è devoluta al padre od alla madre che l’avrà riconosciuto; ovvero per metà a ciascuno di essi, quando sia stato riconosciuto da entrambi.

L. 2, §. 1, ff. ad senatus consult. Tert. et Orphit.; l. 2, 4, et 8, ff. unde cogn.

766. In caso di premorienza del padre e della madre del figlio naturale, i beni che questi avesse ricevuto dai medesimi, passano ai fratelli o sorelle legittimi, quando si trovano in natura nella di lui eredità: le azioni di ricupera, se ve ne sono, ovvero il prezzo dei detti beni alienati, se per anco non fu pagato, spettano egualmente ai fratelli e sorelle legittimi. Tutti gli altri beni passano ai fratelli e sorelle naturali, od ai loro discendenti.


Sezione II.

Dei Diritti del Conjuge superstite, e del Fisco.

767. Quando il defunto non lascia nè parenti in grado successibile, nè figlj naturali, i beni della sua eredità appartengono al consorte non separato da esso per divorzio il quale gli sopravvive.

L. unica, ff. unde vir et uxor. — L. unica cod. eod. V. Novell. 53, cap. 16, Novell. 117, cap. 5. — Authentica praeterea, cod. unde vir. et uxor.

768. In mancanza di conjuge superstite, l’eredità si acquista dal Fisco.

L. 1, 2, 3, 4 et 5, cod. de bonis vacantibus. L. 96, §. 2, ff. de legatis 1.° L. 1, in princip. ff. de success. edict. L. 1 §. 2, ff. de jure fisci. L. unica, §. 13, cod. de caducis tollendis. L. 4, cod. de praepositis sacri cubiculi.

769. Il conjuge superstite e l’amministrazione del demanio che pretendono aver diritto all’eredità, devono fare apporre i sigilli, e fare stendere l’inventario nelle forme prescritte per l’accettazione dell’eredità col beneficio dell’inventario.

770. Essi devono domandare al tribunale di prima istanza nella cui giurisdizione si è aperta la successione, l’immissione in possesso della medesima. Il tribunale non può pronunziare sulla domanda che dopo tre pubblicazioni, ed affissioni nelle solite forme e dopo sentito il Regio Procuratore.

771. Il consorte superstite è pure tenuto a far impiegare gli effetti mobili, o a dare cauzione bastante ad assicurarne la restituzione agli eredi del defunto, ove questi si presentino nell’intervallo di tre anni: passato questo termine la cauzione è sciolta.

772. Il conjuge superstite e l’amministrazione del demanio che non avesse adempiuto alle formalità loro rispettivamente ingiunte, potranno essere condannati al risarcimento dei danni ed interessi verso gli eredi, qualora se ne presentino.

773. Le disposizioni degli articoli 769, 770, 771 e 772, sono comuni ai figlj naturali chiamati alla successione in mancanza di parenti.


CAPO V.

Dell’Accettazione e della Rinuncia dell’Eredità.


Sezione I.

Dell’Accettazione.

774. L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente, o col benefizio dell’inventario.

L. 27, ff. de adquirenda vel omittenda haereditate; l. 22, cod. de jure deliberandi, l. 15, cod. eod.

775. Nessuno è tenuto ad accettare un’eredità che gli sia devoluta.

L. 16, cod. de jure deliberandi.

776. Le donne maritate non possono validamente accettare un’eredità senza l’autorizzazione del marito, o del giudice, in conformità delle disposizioni del capo 6, titolo del Matrimonio.

Le eredità devolute ai minori, ed agl’interdetti, non possono validamente accettarsi, se non secondo il disposto dal titolo della Minor età, della Tutela, e dell’Emancipazione.

777. L’effetto dell’accettazione si retrotrae al giorno in cui si è aperta la successione.

L. 54 ff. de adquirenda vel omittenda haereditate; l. 138 et 139 ff. de regulis juris.

778. L’accettazione può essere espressa, o tacita: è espressa quando si assume il titolo o la qualità di erede in un atto autentico o privato; è tacita, quando l’erede fa un atto che suppone necessariamente la sua volontà di accettare l’eredità, e che non avrebbe egli diritto di fare, se non nella qualità di erede.

L. 20, l. 42, §. 2; l. 78; l. 86, §. 2, l. 88, ff. de adquir. vel omittenda haeredit.; l. 2 et 10 cod. de jure deliberandi; l. 1, 2 et 4, cod. de repudianda vel abstinenda haeredit.; l. 14, ff. de bonorum possessione. Ulp. Fragm. tit. 22, §. 26.

779. Gli atti semplicemente conservatorj, di vigilanza e d’amministrazione provvisionale, non sono atti di adizione d’eredità, se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità di erede.

L. 20, §. 1; l. 78, ff. de adquirenda vel omittenda haereditate.

780. La donazione, la vendita, o la cessione che uno dei coeredi faccia de’ suoi diritti di successione, sia ad un estraneo, sia a tutti i suoi coeredi, ovvero ad alcuno di essi, inducono l’accettazione dell’eredità per sua parte.

Lo stesso ha luogo, 1. per la rinuncia fatta anche gratuitamente da uno degli eredi a vantaggio di uno o più de’ suoi coeredi.

2. Per la rinuncia fatta anche a profitto di tutti i suoi coeredi indistintamente, quando riceva il prezzo della sua rinuncia.

L. 24, ff. de adquir. vel omitt. haeredit.; l. 6, ff. de reg. juris; l. 2, ff. si quis omissa causa testamenti; l. 1, cod. eod.

781. Quando colui a favore del quale si è aperta una successione, è morto senza averla ripudiata od accettata espressamente ovvero tacitamente, i suoi eredi possono per diritto proprio accettarla o ripudiarla.

L. 3, et 19, cod. de jure deliberandi; l. 86, ff. de adquir. vel omit. haeredit.; l. 6, §. 1; l. 42, §. 3, ff. de bonis liber.

782. Se questi eredi non siano fra loro d’accordo per accettare o ripudiare l’eredità, deve questa accettarsi col beneficio dell’inventario.

783. Il maggiore d’età non può impugnare l’accettazione espressa o tacita da esso fatta d’un’eredità, salvo nel caso in cui tale accettazione fosse stata la conseguenza di un dolo usato verso di lui: egli non può addurre mai verun reclamo sotto pretesto di lesione, toltone il caso in cui l’eredità si trovasse assorbita o diminuita più della metà, per essersi scoperto un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione.

L. 8, ff. de jure deliberandi; l. 4, cod. de repudianda vel abstinenda haereditate; l. 13, §. 1; l. 22 et 23, ff. de adquir. vel omitt. haereditate. — Arg. ex l. 73, ff. de regul. juris; l. 4, cod. de juris et facti ignorant.


Sezione II.

Della Rinuncia all’eredità.

784. La rinuncia ad una eredità non si presume. Essa non può farsi che presso la cancelleria del tribunale di prima istanza, nel cui distretto si è aperta la successione, sopra un registro particolare tenuto a quest’effetto.

Contr. l. 95, ff. de adquir. vel omitt. haeredit.

785. L’erede che rinuncia, è considerato come se non fosse mai stato erede.

786. La parte di quello che rinuncia si accresce ai suoi coeredi: se è solo si devolve al grado susseguente.

L. 59, §. 3; l. 63, et 66, ff. de haeredibus instituendis; l. unica, §. 10, cod. de caducis tollendis.

787. Non si succede giammai rappresentando un erede che ha rinunciato: se il rinunciante è il solo erede nel suo grado, o se tutti i coeredi rinunciano, subentrano i figlj per diritto proprio e succedono per capi.

788. I creditori di colui che rinuncia ad una eredità in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome, luogo, e stato del loro debitore.

In questo caso la renuncia è annullata non in favore dell’erede che vi ha rinunciato, ma solamente a vantaggio dei suoi creditori, e per la concorrente quantità dei loro crediti.

L. 6, ff. de his quae in fraudem creditorum.

789. La facoltà di accettare o rinunciare ad una eredità, si prescrive col decorso del tempo richiesto per la più lunga prescrizione dei diritti sui beni immobili.

L. 4, cod. in quibus causis cessat longi temporis praescriptio; l. 3, cod. de praescriptione 30 vel 40 annorum.

790. Sino a che il diritto di accettare un’eredità non è prescritto contro gli eredi che vi hanno rinunciato, possono quegli ancora accettarla, quando essa non sia già stata accettata da altri eredi, senza pregiudizio però delle ragioni acquistate da terze persone sopra i beni dell’eredità, tanto in vigore della prescrizione quanto in forza di atti validamente fatti col curatore deputato all’eredità giacente.

Leg. 6, cod. de repudianda vel abstinenda hæreditate; leg. 10, §. 3, de vulgari et pupillari substitutione.

791. Non si può nemmeno nel contratto di matrimonio rinunciare all’eredità d’un uomo vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tale successione.

Leg. 3, cod. de collationibus; l. 16, ff. de suis et legitimis hæredibus; l. 35, §. 1, cod. de inofficioso testam.; l. 10, 21 et 30, cod. de pactis. l. 4, cod. de inutilibus stipulation. V. Cujac. in l. 26, ff. de verborum obligationib.

792. Gli eredi che avessero sottratti, o nascosti effetti spettanti ad un eredità, decadono dalla facoltà di rinunciarvi. Restano eredi puri e semplici non ostante la loro rinuncia, senza che possano pretendere alcuna parte negli effetti sottratti o nascosti.

Leg. 71, §. 4, ff. de adquirenda vel omittenda hæreditate.


Sezione III.

Del Beneficio dell’inventario, de’ suoi effetti, e delle obbligazioni dell’erede beneficiato.

793. La dichiarazione d’un erede il quale non vuole assumere questa qualità che col beneficio dell’inventario, deve essere fatta nella cancelleria del tribunale civile di prima istanza nel distretto in cui si è aperta la successione, e deve essere inscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinuncia.

794. Questa dichiarazione non produce effetto che quando è preceduta o susseguita da un fedele ed esatto inventario dei beni dell’eredità nelle forme regolate dalle leggi sopra la procedura civile, e nei termini che verranno stabiliti in appresso.

Leg. 22, §. 2, cod. de jure deliberandi.

795. L’erede deve fare l’inventario entro tre mesi computabili dall’aperta successione.

Ha inoltre un termine di quaranta giorni per deliberare sull’accettazione o rinuncia dell’eredità, i quali incominciano a decorrere dal giorno della scadenza dei tre mesi accordati per l’inventario, o dal giorno in cui fu compito l’inventario stesso, nel caso che fosse ultimato prima di tre mesi.

Leg. 22, §. 2 et 3, cod. de jure deliberandi; l. 1, §. 1, l. 2, 3 et 4, ff. de jure deliberandi.

796. Se però si trovano nella eredità degli oggetti suscettibili di deperimento, o la cui conservazione importi grave dispendio, l’erede nella sua qualità di successibile, può farsi giudicialmente autorizzare a procedere alla vendita dei medesimi, senza che da ciò si possa indurre ch’egli abbia accettata l’eredità.

Questa vendita deve farsi col mezzo di pubblico ufficiale, dopo gli avvisi e le pubblicazioni regolate secondo le leggi della procedura civile.

Leg. 3, §. 1; l. 6, ff. de jure deliberandi; l. 20, §. 2, ff. de adquirenda vel omittenda hæreditate.

797. Durante i termini accordati per fare l’inventario e per deliberare, l’erede non può essere costretto ad assumerne la qualità, e non può essere ottenuta alcuna condanna contro di lui. Se rinuncia all’eredità prima o dopo spirati i termini, le spese da lui fatte legittimamente sino a tale epoca, sono a carico dell’eredità.

Leg. 22, §. 11, cod. de jure deliberandi.

798. Scorsi i suddetti termini, l’erede, in caso che venga chiamato in giudizio, può chiedere un nuovo termine, il quale gli verrà ancora accordato o negato, secondo le circostanze, dal tribunale avanti cui pende la contestazione.

Leg. 3, ff. de jure deliberandi.

799. Le spese della lite, nel caso del precedente articolo, sono a carico dell’eredità, quando l’erede giustifichi, o che non era informato della morte, o che i termini sono stati insufficienti, sia a cagione della situazione dei beni, sia per causa di sopravvenute controversie: in mancanza di tali giustificazioni le spese restano a suo carico personale.

800. L’erede, benchè siano scorsi i termini accordati dall’articolo 795, e quelli concessi dal giudice in conformità all’articolo 798, ha nondimeno la facoltà di fare l’inventario, e di qualificarsi erede beneficiato, quando non abbia esercitato d’altronde verun atto proprio di erede, o se non vi sia contro di lui qualche sentenza passata in giudicato, la quale lo condanni nella qualità di erede puro e semplice.

Argum. ex l. 10, ff. de jure delib., et l. 9, cod. eod. — Contrar. argum. ex l. 12, 13 et 14, ff. de except. rei judicatæ.

801. L’erede ch’è colpevole di aver occultato, o di avere scientemente e con mala fede, omesso di descrivere nell’inventario alcuni effetti appartenenti all’eredità, è decaduto dal beneficio dell’inventario.

Leg. 22, §. 10 et 12, cod. de jure deliberandi. — Novell. 1, cap. 2, §. 2.

802. L’effetto del beneficio dell’inventario consiste nel dare all’erede il vantaggio,

1.° Che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditarj, se non fino alla concorrente somma del valore dei beni ad esso pervenuti, ed anche che possa liberarsi dal pagamento dei debiti coll’abbandonare tutti i beni dell’eredità ai creditori ed ai legatarj.

2.° Che non siano confusi i suoi beni proprj con quelli dell’eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di chiedere il pagamento dei suoi crediti.

Leg. 22, §. 4 et 9, de jure deliberandi; l. 48, ff. ad legem Falcidiam.

803. L’erede beneficiato è incaricato di amministrare i beni ereditarj, e deve render conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatarj.

Non può essere costretto al pagamento co’ beni suoi proprj che dopo essere stato costituito in mora a presentare il suo conto, e quando non abbia ancora soddisfatto a questo dovere.

Dopo la liquidazione del conto non può essere astretto al pagamento co’ suoi proprj beni, che solamente fino alla concorrenza di quelle somme, delle quali egli risulti debitore per residuo.

V. Fabr., in cod., lib. 6, tit. 11, definit. 30.

804. Egli non è tenuto che per mancanze gravi commesse nell’amministrazione di cui è incaricato.

Argum. ex l. 22, §. 5, ff. ad senatus-consult. Trebellian., l. 24, §. 5, ff. soluto matrimon.

805. Non può vendere i mobili dell’eredità, che col mezzo di un pubblico ufficiale agl’incanti, e dopo le solite affissioni e pubblicazioni.

Se gli presenta in natura, non è obbligato che per la diminuzione del loro valore, o per la deteriorazione cagionata dalla sua negligenza.

806. non può vendere gl’immobili, che nelle forme prescritte dalle leggi sulla procedura: è tenuto ad assegnarne il prezzo ai creditori ipotecarj che si sono fatti riconoscere.

Leg. 22, §. 4, 5 et 6, cod. de jure deliberandi.

807. È tenuto, se così vogliono i creditori od altre persone aventi interesse, di prestare idonea e sufficiente cauzione per il valore de’ mobili compresi nell’inventario, e per quella parte del prezzo degli immobili che non fosse stata assegnata ai creditori ipotecarj.

Mancando egli di dare questa cauzione, i mobili sono venduti, ed il loro prezzo è depositato, come pure la parte non assegnata del prezzo degl’immobili, per essere il tutto impiegato a soddisfare i pesi ereditarj.

808. Se vi sono opposizioni per parte de’ creditori, l’erede beneficiato non può pagare che secondo l’ordine ed il modo determinato dal giudice.

Se non vi sono creditori opponenti, egli paga i creditori ed i legatarj secondo che si presentano.

L. 22, §. 4, cod. de jure deliberandi.

809. I creditori non opponenti, i quali non si presentano che dopo la liquidazione de’ conti, ed il pagamento della residua somma, non hanno azione che contro i legatarj.

Nell’uno e nell’altro caso, quest’azione si prescrive col lasso di tre anni, da computarsi dal giorno della liquidazione del conto, e del pagamento della residua somma.

L. 22, §. 4, 5 et 6, cod. de jure deliberandi.

810. Le spese de’ sigilli giudiziarj, se vennero apposti, quelle dell’inventario o del conto, sono a carico dell’eredità.

L. 22, §. 9, cod. de jure deliberandi.


Sezione IV.

Delle Eredità giacenti.

811. Quando spirati i termini per fare l’inventario e per deliberare, non si presenti alcuno che reclami un’eredità, o che non sia noto l’erede, o che gli eredi certi vi abbiano rinunziato, questa eredità si reputa giacente.

812. Il tribunale di prima istanza, nel cui circondario si è aperta la successione, deputa un curatore sulla istanza delle persone interessate, o sulla richiesta del Regio Procuratore.

L. 1, l. 2, ff. de curatoribus bonis dandis.

813. Il curatore di un’eredità giacente è tenuto prima di tutto, di farne constatare lo stato per mezzo di un’inventario: ne esercita, e promuove le ragioni; risponde alle istanze promosse contro la stessa; e l’amministra coll’obbligo di versare il contante che si trova nell’eredità, come pure quello ricavato dal prezzo dei mobili o degli stabili venduti, nella cassa del ricevitore della Regia amministrazione, e ciò per la conservazione de’ diritti, e coll’obbligo di renderne conto a chi sarà di ragione.

L. 2, §. 1, ff. curatoribus bonis dandis.

814. Le disposizioni della sezione terza del presente capo, sopra le forme dell’inventario, sui modi d’amministrazione e rendimento de’ conti per parte dell’erede beneficiato sono inoltre comuni ai curatori delle eredità giacenti.


CAPO VI.

Delle Divisioni e delle Collazioni.


Sezione I.

Dell’Azioni per la divisione, e della sua forma.

815. Nessuno può essere astretto a rimanere in comunione: e si può sempre domandare la divisione, non ostante qualunque proibizione e convenzione in contrario.

Ciò nondimeno si può convenire di sospendere la divisione per un tempo determinato: ed una tal convenzione non può essere obbligatoria oltre i cinque anni: ma può essere rinnovata.

L. 5, cod. communi dividundo; l. 14, §. 2, ff. eod., l. 1. et 43[?], ff. familiae erciscundae; l. 26, §. 4, ff. de condictione indebit; l. 70, ff. pro socio; l. 78, ff. ad senatus-consult. Trebellianum; l. ultim., §. 8, ff. de legatis 2.° — Bartol. in l. 7, ff. de annuis legatis.

816. Può domandare la divisione, quando ancora uno dei coeredi avesse goduto separatamente parte dei beni ereditarj, nel caso che non siavi stato un atto precedente di divisione, o non siavi un possesso bastante ad indurre la prescrizione.

L. 21, cod. de pactis; l. 3, cod communi dividundo; l. 12, cod. familiae erciscundae; l. 2, 6, et 8, cod. communia utriusque judicii. Argum. ex l. 64, ff. pro socio. V. Bartol. et gloss. in l. 4, cod. communi dividundo. — L. 8, cod. de jure deliber. et de adeunda; l. 3 et 4, cod. in quibus causis cessat longi temporis praescript.

817. L’azione per la divisione, riguardo ai coeredi minori od interdetti, può essere promossa dai loro tutori, a ciò specialmente autorizzati da un consiglio di famiglia.

Riguardo ai coeredi assenti, l’azione spetta ai parenti che sono stati messi in possesso.

L. 1, in pr. ff. de rebus eorum qui sub tutela vel cur. sunt; l. 17, cod. de praediis et aliis rebus minor.

818. Il marito senza il concorso della moglie, può domandare la divisione degli effetti mobili od immobili ad essa pervenuti, i quali cadono nella comunione dei beni; riguardo agli effetti che non cadono nella indicata comunione il marito non può domandare la divisione senza il concorso della moglie.

Potrà soltanto, avendo il diritto di godere de’ suoi beni, domandare una divisione provvisionale.

Quelli che sono eredi unitamente alla moglie non possono domandare la divisione definitiva, se non chiamando in causa il marito e la moglie.

V. l. 78, §. 4, ff de jure dotium; l. 2, cod. de fundo dotali.

819. Se tutti gli eredi sono presenti ed in età maggiore, non è necessaria l’apposizione dei sigilli sopra gli effetti ereditarj, e la divisione può farsi in quella forma ed atto che le parti interessate crederanno conveniente.

Se tutti gli eredi non sono presenti, se fra essi si trovano de’ minori o degli interdetti, dovrà essere apposto il sigillo nel più breve termine, sì a richiesta degli eredi, come ad istanza del Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, ed anche ex officio dal giudice di pace, nel cui circondario si è aperta la successione.

820. I creditori pure potranno richiedere l’apposizione dei sigilli in forza di un titolo esecutivo, o col permesso del giudice.

821. Quando si sono apposti i sigilli, è permesso a qualunque creditore di opporsi, ancorchè non abbia nè titolo esecutivo, nè permesso del giudice.

Le formalità per levare i sigilli, e per formare l’inventario, sono regolate dal metodo di procedura civile.

822. L’azione per la divisione, e le controversie che insorgessero nel corso delle operazioni sono sottoposte al tribunale del luogo ove si è aperta la successione.

Davanti a questo tribunale si procede agl’incanti, e devono essere introdotte le domande concernenti la garanzia delle porzioni fra i condividenti, come pure quelle dirette a rescindere la divisione.

L. unica cod. ubi de haereditate agatur; l. 37, §. 1, ff. de obligationibus et actionibus.

823. Se uno dei coeredi ricusa di acconsentire alla divisione, o se insorgono controversie sul modo d’intraprenderla, o di ultimarla, lo stesso tribunale pronunzia come nelle cause sommarie, ovvero, essendovi luogo, delega un giudice per le operazioni della divisione, e decide le contestazioni, sopra la relazione del medesimo.

824. La stima degl’immobili si fa per mezzo dei periti scelti dalle parti interessate, o nominati d’ufficio, quando essi ricusino.

Il processo verbale dei periti deve presentare le basi della stima, deve indicare se l’effetto stimato possa comodamente dividersi, ed in qual maniera; e finalmente in caso di divisione, fissare ciascuna delle parti che si possono fare, ed il loro valore.

825. La stima dei mobili, quando non se ne sia fissato il prezzo in un inventario regolare, deve farsi a giusto prezzo da persone intelligenti, e senza lasciar luogo ad accrescimento.

826. Ciascuno de’ coeredi può chiedere in natura la sua parte dei beni mobili ed immobili dell’eredità: nondimeno, se vi fossero creditori che gli avessero sequestrati o si opponessero, o se la maggior parte dei coeredi ne giudicasse necessaria la vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, i mobili sono venduti pubblicamente nelle solite forme.

Argum. ex leg. 28, ff. familiae erciscundae; l. 38, ff. eod.

827. Se gli stabili non possono comodamente dividersi, se ne dovrà fare la vendita all’incanto davanti al tribunale. Quando però le parti siano tutte in età maggiore, possono consentire che l’incanto segua davanti un notaro eletto di comune accordo.

Edict. perpet. lib. 10, tit. 2; leg. 22, §. 1; l. 30 et 55, ff. familiæ erciscundæ; l. 3, cod. comm. dividundo.

828. Dopo la stima e vendita dei mobili ed immobili il giudice delegato rimette, se occorre, le parti avanti ad un notaro da esse eletto, o nominato ex officio, quando esse non si accordino nella scelta.

Avanti a questi si procede ai conti che i condividenti dovessero renderli, ed alla formazione dello stato generale dei beni, a quella delle respettive porzioni ereditarie, ed alle somministrazioni da farsi a ciascuno dei condividenti.

829. Ciascuno dei coeredi a norma delle regole che saranno stabilite in appresso, conferisce nella massa tutto ciò che gli è stato donato, e le somme di cui è debitore.

830. Se la collazione non è fatta in natura, i coeredi, ai quali è dovuta, prededucono una porzione eguale sulla massa ereditaria.

Queste prededuzioni, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura, qualità e bontà di quelli che non sono stati conferiti in natura.

831. Dopo le dette prededuzioni, si procede sopra ciò che rimane in massa, alla formazione di altrettante parti eguali, quali sono gli eredi o le stirpi condividenti.

832. Nella formazione e composizione delle quote, si deve evitare, per quanto sia possibile, di smembrare i fondi e di recar danno colla divisione alla qualità delle coltivazioni, e devesi fare in modo che entri in ciascuna quota, se è possibile, la medesima quantità di mobili, immobili, diritti, o crediti della stessa natura e valore.

Leg. 55, ff. familiæ erciscundæ; leg. 7 et 21, ff. communi dividundo; leg. 11, cod. communia utriusque.

533. L’ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si compensa con una retribuzione o in rendite, o in denaro.

Leg. 53, §. 2; l. 55, ff. famil. erciscundæ. — Instit. de officio judicis, §. 4.

834. Le quote si formano da uno dei coeredi, se gli altri concordano nella di lui scelta, e se colui che è stato eletto accetta la commissione: in caso contrario, si formano da un perito che si nomina dal giudice delegato.

Le quote vengono in seguito estratte a sorte.

835. Prima di procedere all’estrazione a sorte, ciascun condividente è ammesso a proporre i suoi reclami contro la formazione delle quote.

836. Le norme prescritte per la divisione delle masse da farsi rra le stirpi condividenti, si osservano egualmente nella suddivisione.

837. Se nelle operazioni commesse ad un notajo, insorgono contestazioni, il notajo stenderà processo verbale delle opposizioni e di quanto deducono rispettivamente le parti, quindi le rimetterà avanti il delegato per la divisione, e inoltre si procederà secondo le forme prescritte dalle leggi sulla procedura civile.

838. Se tutti i coeredi non sono presenti, o se tra questi vi siano degl’interdetti o dei minori di età, ancorchè emancipati, la divisione deve farsi giudizialmente, in conformità delle norme prescritte negli articoli 818 e successivi, sino al precedente inclusivamente. Se vi sono più minori i quali abbiano interessi opposti nella divisione, si deve dar loro un tutore speciale e particolare.

839. Se vi è luogo ad incanti, nel caso dell’antecedente articolo, non possono esser fatti che giudizialmente colle formalità prescritte per l’alienazione dei beni de’ minori. Gli estranei vi sono sempre ammessi.

840. Le divisioni fatte in conformità delle regole sopra stabilite, sia dai tutori, coll’autorizzazione del consiglio di famiglia, sia dai minori emancipati assistiti dai loro curatori, sia in nome degli assenti o non presenti, sono definitive: se non sono state osservate le regole prescritte, le divisioni non sono che provvisionali.

841. Qualunque persona ancorchè parente del defunto che non sia in istato successibile, ed a cui un coerede abbia ceduto i suoi diritti all’eredità, può essere esclusa dalla divisione da tutti i coeredi o da uno solo, rimborsandogli il prezzo della cessione.

Argum. ex l. 22 et 23, cod. mandati vel contra. V. l. 89, §. 4, ff. de legat. 2.° — Argum. ex l. 1, cod. de dol. mal. Et l. 19, cod. familiæ erciscundæ.

842. Compita la divisione, si dovranno rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi agli effetti speciali che loro sono pervenuti.

I documenti di una proprietà divisa rimangono a quello che ne ha la maggior parte, coll’obbligo però di comunicargli a quelli fra i suoi condividenti che vi avranno interesse, ogni qualvolta ne venga richiesto.

I documenti comuni all’intiera eredità si consegneranno a colui che tutti gli eredi hanno scelto per esserne il depositario, coll’obbligo di somministrarli ai condividenti, ad ogni loro domanda.

Se vi è difficoltà sulla scelta, essa verrà determinata dal giudice.

Leg. 3, cod. communia utriusque; l. 4, §. 3, leg. 5 et 6, ff. familiæ ercisc.; leg. ultim., ff. de fide instrumentor.


Sezione II.

Della Collazione.

843. Qualunque erede, ancorchè beneficiato, concorrendo ad un’eredità, deve conferire a’ suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione tra vivi, sì direttamente che indirettamente; egli non può ritenersi le cose donate, nè reclamare i legati a lui fatti dal defunto; eccetto che gli siano stati fatti espressamente a titolo di prelegato, ed oltre la sua parte, o colla dispensa dalla collazione.

Leg. 1, ff. de collatione bonorum; l. 17 et 20, cod. de collationibus. — Novell. 18, cap. 6. Authentic. ex testamento, cod. de collationibus, leg. 39, §. 1, ff. familiæ ercisc.; l. 25, cod. eod.; l. 4, ff. de collatione dotis.

844. Anche nel caso in cui le donazioni ed i legati siano stati fatti con dispensa dalla collazione, od a titolo di prelegato, l’erede venendo alla divisione non può ritenerli, che sino alla concorrenza della porzione disponibile: il di più è soggetto a collazione.

Leg. 20, §. 2, cod. de collationibus.

845. L’erede che ripudia l’eredità, può non ostante ritenersi le donazioni tra vivi, o reclamare i legati a lui fatti, fino alla concorrenza della porzione disponibile.

Leg. 17; leg. 20, §. 1, cod. de collationibus; l. 25, cod. famil. ercisc. — Novell. 92, cap. 2. — Authentica, si parens, cod. de inofficioso testam.

846. Il donatario, che non era erede presuntivo al tempo della donazione, ma che si trova in istato successibile allora quando s’apre la successione, deve egualmente conferire, quando il donatore non l’avesse dispensato.

847. Le donazioni ed i legati fatti al figlio di colui che è successibile al tempo in cui s’apre la successione, sono sempre considerati come fatti colla dispensa dalla collazione.

Il padre succedendo al donante non è tenuto a conferirli.

848. Similmente, il figlio succedendo per ragione propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al di lui padre, ancorchè avesse accettato l’eredità di questo; ma se il figlio succede per diritto di rappresentazione, deve conferire quello che fu donato al padre, anche nel caso in cui avvesse ripudiata la sua eredità.

Leg. 19, cod. de collationibus.

849. Le donazioni ed i legati in favore del consorte di colui che fosse successibile, sono riputati come fatti colla dispensa dal conferirli.

Se le donazioni ed i legati sono fatti congiuntamente a due conjugi, di cui uno solamente sia in istato di succedere, questi ne conferisce la metà: se sono fatti al consorte successibile, ha luogo la collazione per intiero.

850. La collazione si fa solamente nell’eredità del donante.

851. È soggetto a collazione ciò che si è impiegato per formare uno stabilimento ad uno dei coeredi, e per pagare i suoi debiti.

Leg. 20, cod. de collationibus.

852. Non si devono conferire le spese di alimenti, di mantenimento, d’educazione, d’istruzione, le spese ordinarie di abbigliamento, quelle per nozze e regali d’uso.

L. 1, §. 15 et 16, ff. de collatione bonorum; l. 20, §. 9, l. 50, ff. familiae ercisc.

853. Lo stesso ha luogo riguardo agli utili che l’erede ha potuto conseguire da convenzioni fatte col defunto, purchè le dette convenzioni non contenessero al momento in cui vennero fatte, alcun indiretto vantaggio.

V. Argum. ex l. 36 et 38, ff. de contrahenda emptione; l. 3, l. 9, cod. eod.

854. Non è pure dovuta collazione alcuna in conseguenza delle società contratte senza frode tra il defunto ed uno de’ suoi eredi, quando le condizioni siano state regolate con un atto autentico.

855. L’immobile che è perito per caso fortuito e senza colpa del donatario, non è soggetto a collazione.

L. 2, §. 2, ff. de collatione bonorum. Argum. ex l. 22, §. 3, ff. ad senatus-consul. Trebellianum; l. 40, §. 1, ff. de condictione indebiti; l. 58, ff. de legat. 1.

856. I frutti o gl’interessi delle cose soggette alla collazione, non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.

L. 5, §. 1, ff. de dotis collatione; l. 20, cod. de collationibus; l. 9, cod. familiae erciscundae. Leg. 1, cod. de petitione haereditatis.

857. La collazione non è dovuta che dal coerede al suo coerede: non è dovuta a favore dei legatarj, nè de’ creditori ereditarj.

L. 1, §. 1, de collationibus.

858. La collazione si fa o col prestare la cosa in natura, o coll’imputare il valore della porzione dovuta.

Argum. ex leg. 5, cod. de collationibus; l. 1, §. 12, ff. de collatione bonorum. — Novell. 97, cap. 6.

859. La collazione può esigersi in natura riguardo agl’immobili, ogni qualvolta l’immobile donato non sia stato alienato dal donatario, e non si ritrovino nell’eredità degl’immobili della stessa natura, valore e bontà, co’ quali si possano formare delle porzioni pressochè uguali a favore degli altri coeredi.

860. La collazione ha luogo per imputazione, quando il donatario ha alienato l’immobile prima dell’apertura della succesione. Tale collazione si fa, avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione.

861. In tutti i casi, devesi dare credito al donatario delle spese colle quali ha migliorata la cosa, avuto riflesso al maggior valore di essa al tempo della divisione.

Argum. ex l. 14, ff. de condictione indebiti.

862. Devono ugualmente computarsi a favore del donatario le spese necessarie, che egli ha fatte per la conservazione della cosa, ancorchè non l’abbia migliorata.

L. 1, §. 5, ff. de dotis collatione; l. 1, §. 1; l. 2, 3 et 14, ff. de impensis in rebus dotalibus factis; l. 79, ff. de verborum significatione.

863. Il donatario, dal suo canto, è tenuto per i guasti e deterioramenti, che per suo fatto, colpa, e negligenza, abbiano diminuito il valore dell’immobile.

864. Nel caso in cui l’immobile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti o deterioramenti fatti dall’acquirente, devono esser computati in conformità dei tre articoli precedenti.

865. Quando la collazione si fa in natura, i beni si riuniscono alla massa dell’eredità, liberi da qualunque peso imposto dal donatario; ma i creditori ipotecarj possono intervenire alla divisione, per opporsi alla collazione che fosse per farsi in frode de’ loro diritti.

866. Quando la donazione d’un immobile fatta a persona in istato di succedere colla dispensa dalla collazione, ecceda la porzione disponibile, la collazione di ciò che eccede si fa in natura, se la separazione può comodamente eseguirsi.

Nel caso contrario, se l’eccedenza supera la metà del valore dell’immobile, il donatario deve conferirlo per intiero salvo ad esso il diritto di prededurre dalla massa ereditaria il valore della porzione disponibile; se questa porzione eccede la metà del valore dell’immobile, il donatario può ritenerselo per intiero, imputando il di più nella sua parte ereditaria, e compensando in denaro od altrimenti i suoi coeredi.

Argum. ex leg. 31, §. 4, ff. de donationibus inter virum et uxorem.

867. Il coerede, che deve conferire un immobile in natura, può ritenerne il possesso sino all’effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per ispese o miglioramenti.

868. La collazione degli effetti mobili non si fa che per imputazione. Si fa sul ragguaglio del prezzo che i medesimi valevano al tempo della donazione giusta la stima annessa all’atto della donazione stessa, ed in mancanza di tale stima, a norma di quella che verrà fatta da periti a giusto prezzo, e senza dar luogo ad aumento.

869. La collazione del danaro donato si fa col prendere una minor quantità del danaro che si trovi in effettivo nell’eredità.

In caso che il danaro non basti, il donatario può esimersi dal conferire altro danaro, cedendo sino alla concorrente quantità, l’equivalente in mobili, od in mancanza di questi, in immobili ereditarj.


Sezione III.

Del pagamento dei Debiti.

870. I coeredi contribuiscono tra essi al pagamento dei debiti ed ai pesi dell’eredità, ciascuno in proporzione di ciò che gli perviene.

L. 2, et 7, cod. de haereditariis actionibus; l. 1 et 2, cod. si unus ex pluribus haeredibus; l. 1, cod. de exceptionibus seu praescriptionibus, l. 1, cod. si certum petatur; l. 6, cod. familiae erciscundae; l. 26, cod. de pactis; l. 10, cod. de jure deliberandi; l. 25, §. 13, ff. famil. ercisc.; l. 33, ff. de legatis 2. l. 2, cod. de annonis et tributis.

871. Il legatario a titolo universale contribuisce unitamente agli eredi in proporzione della sua parte ereditaria: ma il legatario particolare non è tenuto ai debiti e pesi, salva però l’azione ipotecaria sul fondo legato.

L. 13, cod. de haeredibus instituendis; l. 168, §. 1, ff. de regulis juris.

872. Ciascun coerede, quando i beni immobili d’un’eredità sono aggravati di prestazioni in virtù d’ipoteca speciale, può esigere che tali prestazioni siano affrancate e resi liberi i beni, prima che si proceda alla formazione delle porzioni ereditarie. Se i coeredi dividono l’eredità nello stato in cui essa si trova, il fondo gravato deve stimarsi colle medesime norme con cui si stimano gli altri beni immobili; si detrae dal prezzo totale il capitale corrispondente alla prestazione; l’erede nella cui quota cade questo fondo, è caricato solo dell’adempimento della prestazione medesima, ed egli è in dovere di garantirne i coeredi.

873. Gli eredi sono tenuti ai debiti ed ai pesi ereditarj personalmente a misura della loro parte e porzione virile, ed ipotecariamente per l’intero; salvo il loro regresso, tanto contro i coeredi, quanto contro i legatarj universali in proporzione della tangente per cui essi devono contribuire.

L. 2 et 7, cod. de haereditariis actionibus. Argum. ex leg. 65, ff. de evictionibus; l. 8 et 2, ff. de pignoratitia actione; l. 6, et 16, cod. de distractione pignorum.

874. Il legatario particolare che ha estinto un debito di cui era aggravato il fondo legato, entra nelle ragioni del creditore contro gli eredi e successori a titolo universale.

L. 57, ff. de legatis 1. L. 23, in pr. ff. de peculio legato.

875. Il coerede o successore a titolo universale, che in forza d’ipoteca, ha pagato un debito comune oltre la sua parte, non ha regresso contro gli altri coeredi o successori a titolo universale, fuori che per quella parte che ciascheduno di essi deve personalmente sostenere, quand’anche il coerede che ha pagato il debito, si fosse fatto surrogare nei diritti de’ creditori; senza pregiudizio però delle ragioni di un coerede, il quale, in forza del beneficio dell’inventario avesse conservata la facoltà di ripetere, come qualunque altro creditore, il pagamento del suo credito personale.

876. In caso d’insolvibilità d’un coerede o successore a titolo universale, la sua tangente nel debito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti gli altri.

Argum. ex l. 2, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi; l. 22, §. 9, cod. de jure deliberandi.

877. I titoli esecutivi contro il defunto sono parimente esecutivi contro la persona dell’erede; non potranno ciò nondimeno i creditori procedere alla esecuzione, se non otto giorni dopo aver fatta l’intimazione di questi titoli alla persona, o al domicilio dell’erede.

Argum. ex l. 36, et 39, ff. de fidejussoribus et mandatoribus; l. 11, cod. eod. titul.; l. 76, ff. de solutionibus et liberationibus.

878. In qualunque caso, e contro qualunque creditore, essi possono domandare la separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell’erede.

L. 1, §. 1, ff. de separationibus; l. 2, cod. de bonis auctoritate judicis possidendis. V. l. 4, ff. de separationibus.

879. Questo diritto non è però più esercibile quando vi è novazione del debito del defunto, coll’aver accettato l’erede per debitore.

Leg. 1, §. 10, 11 et 15, ff. de separationibus; l. 2, cod. de bonis auctoritate judicis possidendis.

880. Si prescrive, riguardo ai mobili, col decorso di tre anni.

Riguardo agl’immobili, l’azione può esercitarsi finchè esistono in mano dell’erede.

Leg. 1, §. 12 et 13, ff. de separationibus.

881. I creditori di un erede non sono ammessi a domandare la separazione dei patrimonj contro i creditori dell’eredità.

Leg. 1, §. 2 et 5, ff. de separationibus.

882. I creditori di un condividente, per impedire che la divisione sia fatta in frode de’ loro diritti, possono opporsi perchè non vi si proceda se non col loro intervento a loro spese: ma non possono impugnare una divisione consumata, eccetto il caso in cui si fosse eseguita senza il loro intervnto in pregiudizio di un’opposizione ch’essi avessero fatta.


Sezione IV.

Degli effetti della Divisione, e della garanzia delle rispettive Quote.

883. Ogni erede è riputato solo ed immediato successore in tutti gli effetti componenti la sua quota, a lui pervenuti come maggiore offerente, e che non abbia giammai avuta la proprietà degli altri effetti ereditarj.

Leg. 1, cod. communia utriusque, l. 10, §. 3; l. 44, §. 1, ff. familiæ ercis.; l. 77, §. 18, ff. de legatis 2.° V. l. 3, §. 2, ff. qui potiores in pignore; l. 6, §. 8, ff. communi dividundo; l. 25, §. 6; l. 54, ff. famil. ercisc. — V. l. unica, cod. si communis res pignori data sit.

884. I coeredi rimangono vicendevolmente tra di loro garanti per le sole molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore alla divisione.

La garanzia non ha luogo se la qualità dell’evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa dell’atto di divisione: cessa inoltre se il coerede soffre l’azione per propria colpa.

Leg. 14, cod. familiæ ercisc.; l. 20, §. 3, leg. 25, §. 21, l. 33, ff. eod. — Argum. ex l. 14, §. 8, ff. de edilitio edicto; l. 8, cod. de evictionibus; l. 77, §. 8, ff. de legatis 3.°

885. Ciascun coerede è personalmente obbligato, a proporzione della sua quota ereditaria, indennizzare il di lui coerede della perdita cagionata dall’evizione.

Se uno de’ coeredi si trova insolvibile, la tangente cui egli è tenuto deve essere egualmente ripartita tra la persona garantita, e tutti i coeredi solvibili.

Leg. 1 et 2, cod. si unus ex pluribus hæred.

886. La garanzia della solvibilità del debitore di una rendita non può sussistere che per i cinque anni successivi alla divisione. Non vi è più luogo a garanzia a titolo dell’insolvibilità del debitore quando essa è sopravvenuta soltanto dopo ultimata la divisione.

Argum. ex l. 4, ff. de hæreditate vel actione vendita; l. 74, §. 3, ff. de evictionibus.


Sezione V.

Della Rescissione in materia di divisioni.

887. Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza o di dolo.

Può altresì aver luogo la rescissione quando uno dei coeredi prova di essere stato leso nelle divisioni oltre il quarto. La semplice omissione di un’oggetto dell’eredità non fa luogo all’azione di rescissione, ma soltanto ad un supplimento alla divisione.

Leg. 1, ff. quod metus causa; l. 1, §. 1, ff. de dolo malo; l. 1, cod. familiæ ersisc.; l. 20, §. 4, ff. eod. — Argum. ex l. 4, cod. comm. dividundo; l. 1, cod. communia utriusque judicii; l. 22, §. 4, ff. familiæ ercis. — V. l. 1, l. 3, §. 1, l. 5, l. 6, l. 7, ff. quod metus caus. l. 184, ff. de regul. jur.; l.7, cod. de his quæ vi metusve caus.; l. 22, l. 4, l. 8, §. 1 et 2, ff. quod metus caus.; l. 8, §. 3; l. 9, ff.eod.; l. 4, cod. de his quæ vi; l. 5, cod. eod.; l. 14, §. 3, ff. quod metus caus. — V. l. 1, §. 2, ff. de dol. mal.

888. L’azione di rescissione sarà ammessa contro qualunque atto il quale abbia per oggetto di far cessare la comunione tra i coeredi, ancorchè fosse qualificato con titoli di vendita, di permuta e di transazione, o di qualunque altra specie.

Ma dopo la divisione, o dopo l’atto fatto in luogo della medesima, l’azione di rescissione non è più ammisibile contro la transazione fatta sopra le difficoltà reali che presentava il primo atto, ancorchè non vi fosse stata sopra tale oggetto alcuna lite incoata.

Leg. 20, cod. de transactionibus.

889. La detta azione non è ammessa contro una vendita di diritto ereditario fatta senza frode, ad uno dei coeredi, a di lui rischio e pericolo, dagli altri coeredi o da uno di essi.

Argum. ex l. 4, ff. de haereditate vel actione vendita. l. 3, cod. communia utriusque judicii.

890. Per riconoscere se vi sia stata lesione, si fa eseguire la stima degli effetti giusta il loro valore all’epoca della divisione.

Argum. ex l. 8, cod. de rescindenda venditione.

891. Quegli che è convenuto coll’azione di rescissione, può troncare il corso alla medesima ed impedire una nuova divisione, offrendo e rilasciando all’attore il supplemento della sua porzione ereditaria, o in danaro, o in natura.

Argum. ex l. 2, cod. de rescindenda venditione.

892. Il coerede che ha alienato la sua porzione in tutto od in parte, non è più ammesso a proporre l’azione di rescissione per dolo o violenza, se l’alienazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo, o è cessata la violenza.