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e sigillata al notaro, ed a sei testimonj almeno, ovvero la farà chiudere e sigillare in loro presenza, e dichiarerà che il contenuto in quella carta è il suo testamento da lui scritto e sottoscritto, o scritto da un altro e da esso firmato; il notaro formerà l’atto di soprascrizione, che verrà esteso, sulla carta medesima, ovvero sul foglio che serve d’involto, quest’atto sarà sottoscritto dal testatore, e dal notaro unitamente ai testimonj: tutto ciò sarà fatto nel medesimo contesto, senza deviare ad altri atti; e nel caso in cui il testatore per un impedimento sopraggiunto dopo aver firmato il testamento, non potesse sottoscrivere l’atto di soprascrizione, si dovrà esprimere la dichiarazione che egli ne farà, senza che sia necessario in questo caso di accrescere il numero dei testimonj.

Leg. 2, cod. de testamentis.

977. Se il testatore non sa scrivere, e se non ha potuto fare la propria sottoscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni, sarà richiesto per l’atto di soprascrizione un testimonio di più del numero prescritto dall’articolo precedente, il quale sottoscriverà l’atto cogli altri testimonj, e si esprimerà il motivo per cui si sarà richiesto questo testimonio.

Leg. 21, §. quod si litteras, cod. de testamentis.

978. Coloro che non sanno o non possono leggere, non potranno fare veruna disposizione in forma di testamento mistico.

979. Nel caso in cui il testatore non possa parlare, ma possa scrivere, potrà fare un testamento mistico, a condizione però che il testamento sia interamente scritto, datato e sottoscritto di sua propria mano e carattere, che egli lo presenti al notajo ed ai testimonj, che in fronte dell’atto di soprascrizione scriva in loro presenza, che la carta che egli presenta è il suo testamento. Il notaro scriverà in seguito l’atto di soprascrizione, nel quale esprimerà,