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1017. Gli eredi del testatore, od altri debitori di un legato saranno personalmente tenuti a soddisfarlo ciascuno pro rata della porzione di cui partecipa nell’eredità.
Saranno tenuti per il tutto coll’azione ipotecaria, fino alla concorrenza del valore degl’immobili della eredità di cui saranno detentori.
Leg. 1, in fin. cod. communia de legatis et fideicommissis. L. 2, cod. de legatis. L. 117; et 124, ff. de legatis 1.° L. 33 et 49, ff. de legatis 2.° L. 11, §. 23 et 24, ff. de legatis 3.° L. ultima, ff. de servitute legata.
1018. La cosa legata sarà rilasciata con gli accessorj necessari, e nello stato in cui essa si troverà nel giorno della morte del donante.
Leg. 35, §. 3; l. 52, §. ultim.; l. 100, §. 3, l. 102, §. 3, ff. de legatis 3.° l. 2, ff. si servitus vindicetur. Leg. 15, §. 2, ff. de usufructu legato. L. 44, §. ultimo ff. de legatis 1.°. L. 10, ff. de servitutibus urbanorum prædiorum. L. 23, §. 1; l. 19, §. 13, 14, 15 et 16, ff. de auro et argento legato. — V. l. 69, §. 3; l. 116, §. 4, ff. de legatis 1.° — V. l. 57, ff. de legatis 1.° — V. l. 57, ff. de legatis 1.°. — V. l. 1, §. 3, ff. depositi; l. 44, ff. de edilitio; l. 6, §. 1, ff. de auro et argento legato.
1019. Quando colui che ha legato la proprietà di un immobile, l’avesse accresciuta con acquisti posteriori, questi ancorchè contigui, non si riterrà che facciano parte del legato, senza una nuova disposizione.
Si riterrà il contrario riguardo agli abbellimenti, ed alle nuove fabbriche fatte nel fondo legato, o ad un recinto di cui il testatore avesse ampliato il circuito.
Leg. 16; l. 79, §. 2, l. 34, l. 88, § 3, ff. de legatis 3.° l. 21, l. 24, §. 2 et 3; l. 44, §. 4; l.