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Sono eccettuati, ne’ due casi sopra riferiti, gli ascendenti de’ minori, che attualmente siano o che furono loro tutori.

L. 20, §. 1; l. 28, §. 10; l. 31, §. 2, ff. de liberatione legata.

908. I figlj naturali non possono ricevere cosa alcuna, sì per donazione tra vivi, che per testamento oltre quello che loro è accordato nel titolo delle Successioni.

L. 2; l. 9, §. 3, cod. de naturalibus liberis.

909. I medici, chirurghi, ufficiali di sanità e gli speziali, che avranno curata una persona nel corso della malattia per cui sia morta, non potranno percepire verun vantaggio dalle disposizioni tra vivi o testamentarie fatte in lor favore durante il tempo della stessa malattia.

Sono eccettuate, 1.° le disposizioni rimuneratorie fatte a titolo particolare, avuto riguardo alle facoltà del disponente ed ai servigi prestati.

2.° Le disposizioni universali nei casi di parentela fino al quarto grado inclusivamente, purchè però il defunto non abbia eredi in linea retta, ovvero colui a favore del quale venne fatta la disposizione, non si trovi nel numero di questi eredi.

Le stesse regole si osservano rispetto ai ministri del culto.

Leg. 9, cod. de professoribus et medicis. Leg. 3, ff. de extraordinariis cognitionibus.

910. Le disposizioni tra vivi o per testamento in vantaggio degli spedali, dei poveri d’una comune, o di stabilimenti di pubblica utilità, non avranno effetto se non in quanto che saranno autorizzate da un decreto del Governo.

Leg. 32, §. 2; l. 73, §. 1; l. 122, ff. de legatis 1.° Ulpian. Fragment. tit. 22, §. 4, l. 26, ff. ad senatus-consult. Trebell., l. 1 et 13, cod. de haeredibus instituend.; l. 24, cod. de episcop. et clericis.