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Leg. unica, ff. de bonorum possessione ex testamento militis.
989. Sui bastimenti dello Stato, il testamento del capitano o quello dell’ufficiale di amministrazione, e sui bastimenti di commercio, il testamento del capitano, del proprietario o patrone, o quello dello scrivano, potranno essere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine di servizio, uniformandosi nel resto alle disposizioni del precedente articolo.
990. In tutti i casi, si faranno due originali dei testamenti indicati ne’ due precedenti articoli.
991. Se il bastimento approda ad un porto straniero in cui si trovi un commissario delle relazioni commerciali d’Italia, coloro che avranno ricevuto il testamento saranno tenuti a depositare l’uno degli originali, chiuso e suggellato, nelle mani di questo commissario, che lo farà pervenire al Ministero della marina, e questi lo farà depositare alla cancelleria del giudice di pace del luogo ove il testatore ha domicilio.
992. Al ritorno del bastimento in Italia, sia nel porto dell’armamento, o in qualunque altro, i due originali del testamento chiusi, e suggellati, o l’uno di essi, nel caso che l’altro sia stato depositato durante il viaggio, come nel precedente articolo, saranno consegnati all’ufficio del preposto all’inscrizione marittima; questi li trasmetterà senza ritardo al Ministro della marina, il quale ne ordinerà il deposito, come è prescritto dallo stesso articolo.
993. Si noterà sul ruolo del bastimento, ed in margine al nome del testatore, la consegna che sarà stata fatta degli originali del testamento, tanto nelle mani d’un commissario delle relazioni commerciali, come all’ufficio di un preposto all’inscrizione marittima.
994. Il testamento non sarà considerato come fatto sul mare, ancorchè sia stato fatto durante il