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del testatore, personalmente per la sua quota e porzione, e ipotecariamente per il tutto; e sarà tenuto soddisfare tutti i legati, salvo il caso di riduzione, come è stato dichiarato negli articoli 926 e 927.

Argum. ex l. 128, §. 1, ff. de regulis juris. Argum. ex l. 76, §. 1, ff. de legatis 2. — L. 13, cod. de hæredibus instituendis. L. 43, ff. de usu et usufructu et reditu legato.

Sezione V.

Dei legati a titolo universale.

1010. Il legato a titolo universale è quello con cui il testatore lega una quota parte dei beni de’ quali la legge gli permette di disporre, come sarebbe una metà, un terzo, ovvero tutti i suoi immobili, o tutti i suoi mobili, od una quantità determinata o degli uni o degli altri.

Qualunque altro legato non forma che una disposizione a titolo particolare.

1011. I legatarj a titolo universale sarnno tenuti di domandare il rilascio agli eredi cui è riservata dalla legge una quota parte dei beni; ed in loro mancanza, ai legatarj universali, e mancando questi, agli eredi, chiamati secondo l’ordine stabilito al titolo delle Successioni.

1012. Il legatario a titolo universale, egualmente che il legatario universale, sarà tenuto a soddisfare i debiti ed a sostenere i pesi dell’eredità del testatore, personalmente per la sua quota e porzione, e per il tutto ipotecariamente.

Argum. ex l. 128, §. 1, ff. de regulis juris. L. 76, §. 1, ff. de legatis 2. Ulp. Fragment. tit. 24, §. 25.

1013. Quando il testatore non avrà disposto che di una quota della porzione disponibile, e che avrà fatta tale disposizione a titolo universale, il legatario sarà tenuto unitamente agli eredi naturali a soddisfare per la sua tangente ai legati particolari.

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