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934. La donna maritata non potrà accettare una donazione senza il consenso del marito, e nel caso del di lui rifiuto, senza l’autorizzazione giudiziale, in conformità di ciò che è disposto negli articoli 217 e 219, al titolo del Matrimonio.

935. La donazione fatta ad un minore non emancipato, o ad un interdetto dovrà essere accettata dal suo tutore, in conformità dell’articolo 463. del titolo della Minor età, della Tutela, e della Emancipazione.

Il minor emancipato potrà accettarla coll’assistenza del suo curatore.

Ciò non ostante il padre e la madre del minore, sia o non sia emancipato, o gli altri ascendenti, benchè non siano nè tutori, nè curatori, e benchè siano ancora in vita i genitori del minore, potranno accettarla per lui.

L. 26, cod. de donationibus.

936. Il sordo e muto che saprà scrivere, potrà accettare la donazione egli stesso, o col mezzo di un procuratore.

Se non sapesse scrivere, l’accettazione dovrà esser fatta da un curatore nominato a tale effetto, secondo le regole stabilite nel titolo della Minor età, della Tutela, e della Emancipazione.

937. Le donazioni fatte a favore degli spedali, dei poveri d’un comune, o degli stabilimenti di utilità pubblica, saranno accettate dagli amministratori di questi comuni o stabilimenti, dopo che ne saranno stati debitamente autorizzati.

V. l. 1, ff. quod cujuscumque universitatis. L. 20, ff. de rebus dubiis. L. 2, cod. de administ. rerum public.

938. La donazione accettata nelle forme sarà perfetta mediante il solo consenso delle parti; e la proprietà degli effetti donati s’intenderà trasferita nel donatario, senza la necessità di formale tradizione.