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o da un notajo, in presenza di quattro testimonj.

972. Se il testamento è ricevuto da due notari, verrà loro dettato dal testatore, e sarà scritto da uno di questi notari, nei termini istessi, nei quali gli viene dettato.

Se non vi è che un solo notaro, deve egualmente essere dettato dal testatore, e scritto da questo notaro.

Nell’uno e nell’altro caso se ne deve fare la lettura al testatore in presenza dei testimonj.

Di tutto si deve fare espressa menzione.

973. Questo testamento deve essere sottoscritto dal testatore: se egli dichiara di non sapere o di non potere scrivere si farà nell’atto espressa menzione della sua dichiarazione, non che della causa che lo impedisce di sottoscrivere.

974. Il testamento deve essere sottoscritto dai testimonj; tuttavia nelle campagne basterà che sia sottoscritto da uno dei due testimonj, se il testamento è ricevuto da due notari, e che sia sottoscritto da due dei quattro testimonj, se è ricevuto da un notaro solo.

975. Nei testamenti per atto pubblico, non potranno ammettersi per testimonj nè i legatarj, qualunque sia il loro titolo, nè i loro parenti od affini sino al quarto grado inclusivamente, nè i praticanti dei notari, dai quali saranno stati ricevuti.

Contrar. Leg. 20, in pr. ff. qui testamenta facere poss.

976. Quando un testatore vorrà fare un testamento mistico, o segreto, dovrà sottoscrivere le sue disposizioni, tanto se siano state scritte da lui stesso, quanto se le abbia fatte scrivere da un altro. La carta, in cui saranno estese queste disposizioni, o quella che servirà d’involto, quando vi sia, sarà chiusa e sigillata. Il testatore la presenterà chiusa