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o con un atto avanti notaro, nel quale sia dichiarata la mutazione della volontà.
Instit. quibus modis testamenta infirmentur. — l. 2, ff. de injusto rupto et irrito facto testamento; l. 31, §. 3, cod. de testamentis; l. 54, ff. de hæredib. instituen.
1036. I testamenti posteriori che non revocheranno espressamente i precedenti annulleranno in questi soltanto quelle disposizioni ivi contenute, che si trovassero incompatibili colle nuove, o che vi fossero contrarie.
Contr. V. Instit. quibus modis testamenta infirmunt. — l. 27, cod. de testamentis; l. 16, §. 1, ff. de vulgari et pupillari substitutione.
1037. La revoca fatta con testamento posteriore avrà pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto resti senza esecuzione per la incapacità dell’erede istituito, o del legatario, o per la renunzia dell’eredità, ovvero del legato.
Argum. ex l. 12, ff de his quæ ut indignis auferunt. — l. 24, §. unic. ff. de adimendis vel transferendis legat. — Institut. quibus modis testamenta infirmentur, §. 2. — l. 16, ff. de injusto, rupto, et irrito facto testamento.
1038. Qualunque alienazione, quella pure mediante vendita con facoltà di ricupera, o mediante permuta, che farà il testatore in tutto od in parte della cosa legata, indurrà la revoca del legato riguardo a ciò che è stato alienato, ancorchè l’alienazione posteriore sia nulla, e che la cosa stessa sia ritornata in possesso del testatore.
Leg. 28, §. 1, l. 15 et 18, ff. de adimentis vel trasferendis legatis; l. 11, §. 12, ff. de legatis 3.°
1039. Qualunque disposizione testamentaria sarà senza effetto, se quegli, in favore del quale è stata fatta, non sia sopravvissuto al testatore.
Leg. unica, §. 9, cod de caducis tollendis; l.