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965. Qualunque clausola o convenzione, con cui il donante avesse rinunciato al diritto di revocare la donazione per la sopravvenienza di figlj, sarà riputata come nulla, e non produrrà alcun effetto.

966. Il donatario, i suoi eredi, gli aventi causa da esso, od altri detentori delle cose donate, non potranno opporre la prescrizione per far sussistere la donazione revocata per la sopravvenienza de’ figlj, se non dopo il possesso di trent’anni, i quali non incominceranno a decorrere che dal giorno della nascita dell’ultimo figlio del donante, benchè postumo: e ciò senza pregiudizio delle cause che a termini di ragione interrompono la prescrizione.

CAPO V.

Delle Disposizioni testamentarie.

Sezione I.

Delle regole generali sulla forma dei Testamenti.

967. Qualunque persona potrà disporre per testamento, tanto a titolo d’istituzione d’erede, quanto a titolo di legato, o con qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la sua volontà.

(Nel diritto Romano l’istituzione dell’erede era il fondamento e la base di qualunque testamento. V. leg. 1, in prin., ff. de hæredibus instituendis, l. 14, ff. de testamentis. Leg. 10 et 13, ff. de jure codicillorum. L. 181, ff. de regulis juris.)

968. Non si potrà fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, tanto a vantaggio di un terzo, quanto per disposizione reciproca.

969. Un testamento può essere olografo, o fatto per atto pubblico, od in forma mistica.

970. Il testamento olografo non sarà valido, se non è scritto intieramente, datato, e sottoscritto di propria mano dal testatore: questo testamento non è soggetto ad alcun’altra formalità.

971. Il testamento per atto pubblico è quello, che è ricevuto da due notari in presenza di due testimonj,