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che il testatore ha scritto le indicate parole alla presenza del notaro, e dei testimonj, e si osserverà nel resto tutto ciò che è prescritto nell’articolo 976.
Leg. 10, cod. qui testamenta facere possunt.
980. I testimonj richiesti ad essere presenti al testamento, devono essere maschj, maggiori di età, dimoranti nel Regno, e che godano dei diritti civili.
Sezione II.
Delle Regole particolari sulla forma di alcuni Testamenti.
981. I testamenti de’ militari e delle persone impiegate presso le armate, potranno, in qualsiasi paese, essere ricevuti da un capo di battaglione o di squadrone, o da qualunque altro ufficiale di grado superiore, in presenza di due testimonj, o da due commissarj di guerra, o da uno solo di essi in presenza di due testimonj.
Leg. 1, ff. de testamento militis. — V. L. 42, ff. de testamento militis. Leg. unica, §. 1 et 2, ff. de bonorum possessione ex testamento militis. l. 20, ff. de testamento militis.
982. Potranno ancora, se il testatore è ammalato o ferito, essere ricevuti dall’ufficiale in capo di sanità, assistito dal comandante militare incaricato della polizia dello spedale.
983. Le disposizioni dei sopraddetti articoli non avranno luogo che in favore di coloro che saranno in ispedizione militare, od acquartierati, o in guarnigione fuori del territorio del Regno, o prigionieri presso l’inimico; non potranno però approfittarne coloro che sono acquartierati, o in guarnigione, nell’interno del Regno, eccettuato il caso che si trovino in una piazza assediata, od in una cittadella o altro luogo, le cui porte siano chiuse, ed interrotte le comunicazioni a cagione della guerra.
Instit. de militari testamento, §. 3 et 4. — Leg. 17, cod. de testamento militis.