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891. Quegli che è convenuto coll’azione di rescissione, può troncare il corso alla medesima ed impedire una nuova divisione, offrendo e rilasciando all’attore il supplemento della sua porzione ereditaria, o in danaro, o in natura.

Argum. ex l. 2, cod. de rescindenda venditione.

892. Il coerede che ha alienato la sua porzione in tutto od in parte, non è più ammesso a proporre l’azione di rescissione per dolo o violenza, se l’alienazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo, o è cessata la violenza.


TITOLO II.

DELLE DONAZIONI TRA I VIVI, E DEI TESTAMENTI.

CAPO I.

Disposizioni generali.

893. Nessuno potrà disporre de’ suoi beni a titolo gratuito, se non per donazione tra vivi o per testamento nelle forme stabilite in appresso.

894. La donazione tra i vivi è un atto col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata, in favore del donatario che l’accetta.

Leg. 1, in pr., ff. de donationibus.

895. Il testamento è un atto col quale il testatore dispone, per il tempo in cui avrà cessato d’esistere, di tutti o di parte de’ suoi beni, e che ha la facoltà di rivocarlo.

L. 1, ff. qui testamenta facere possunt.

896. Le sostituzioni sono vietate.

Qualunque disposizione colla quale il donatario, l’erede instituito od il legatario sarà incaricato di conservare e restituire ad una terza persona, sarà nulla, anche riguardo al donatario, all’erede instituito od al legatario.

[Nondimeno i beni liberi formanti la dotazione di un