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950. Quando la donazione di effetti mobili sia stata fatta con riserva di usufrutto, venendo questo a cessare sarà tenuto il donatario a ricevere gli effetti donati che si troveranno in natura nello stato in cui saranno, e avrà azione contro il donante o suoi eredi per gli effetti non più esistenti, sino alla concorrenza del valore che sarà stato ad essi attribuito nella descrizione, e stima.

951. Il donante potrà stipulare la riversibilità degli effetti donati tanto nel caso della premorienza del donatario solo, quanto del donatario e de’ suoi discendenti.

Questo diritto non potrà stipularsi che a beneficio del solo donante.

L. 10, cod. de pactis. L. 9, cod. de donationibus. L. 12, cod. communia utriusque judicii.

952. Il diritto di riversibilità produrrà l’effetto di sciogliere tutte le alienazioni dei beni donati, e di farli ritornare al donante, liberi da ogni peso ed ipoteca, a riserva però dell’ipoteca della dote e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del conjuge donatario non bastino, e nel caso soltanto in cui la donazione gli fosse stata fatta collo stesso contratto matrimoniale, da cui resultano tali diritti ed ipoteche.

Novell. 39. Authentic. res quæ, cod. communia de legatis.

Sezione II.

Delle Eccezioni alla regola della irrevocabilità delle Donazioni tra vivi.

953. La donazione tra vivi non potrà essere rivocata che per inadempimento delle condizioni, sotto le quali sarà stata fatta, o per ingratitudine, o per sopravvenienza di figlj.

L. 1, 8, 9 et 10, cod. de revocandis donationibus, L. 10, cod. de pactis, l. 31, §. 1, ff. de donationibus. Instit. de donationibus, §. 2.