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del testatore, o dal giorno in cui, dopo questa morte, si avrà avuta notizia dell’atto contenente la disposizione.

1057. Il gravato che non avrà adempito al prescritto dall’articolo precedente, sarà decaduto dal beneficio della disposizione, ed in questo caso, il diritto potrà dichiararsi devoluto a favore de’ chiamati ad istanza o di loro stessi, se sono in maggiore età, e se sono minori o interdetti, ad istanza dei loro tutori o curatori, o di qualunque parente dei chiamati maggiori, minori od interdetti, o anche ex officio, a richiesta del R. Procuratore presso il tribunale di prima istanza del luogo in cui la successione è aperta.

1058. Dopo la morte di quello che avrà disposto coll’obbligo della restituzione, si procederà nelle forme ordinarie all’inventario di tutti i beni ed effetti componenti l’eredità, eccettuato però il caso in cui non si tratti che di un solo legato particolare. Quest’inventario conterrà la stima a giusto prezzo dei mobili ed effetti mobiliarj.

1059. Sarà fatto l’inventario ad istanza del gravato di restituzione, nel termine stabilito nel titolo delle Successioni, alla presenza del tutore nominato per l’esecuzione. Le spese si dedurranno dai beni compresi nella disposizione.

1060. Se nel termine sopra espresso ad istanza del gravato non siasi eseguito l’inventario, si procederà alla sua formazione nel mese seguente, ad istanza del tutore nominato per l’esecuzione, ed in presenza del gravato stesso o del suo tutore.

1061. Se non si è soddisfatto al prescritto nei due precedenti articoli, si procederà allo stesso inventario, sull’istanza delle persone indicate nell’articolo 1057, chiamandovi il gravato od il suo tutore, ed il tutore nominato per l’esecuzione.

1062. Il gravato a restituire dovrà far procedere alla