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dall’ascendente, dovrà anticipare le spese della stima; e vi sarà definitivamente condannato, non che in quelle della lite, se il reclamo non è fondato.

CAPO VIII.

Delle Donazioni fatte per contratto di matrimonio agli sposi, ed ai figlj nascituri dai medesimi.

1081. Ogni donazione fra vivi de’ beni presenti, quantunque fatta per contratto di matrimonio agli sposi, o ad uno di essi, sarà sottoposta alle regole generali prescritte per le donazioni fatte a questo titolo.

Essa non potrà aver luogo a vantaggio dei figlj nascituri, eccettuati i casi enunciati al capo VI. di questo titolo.

1082. I padri e madri, gli altri ascendenti, i parenti collaterali degli sposi, ed anche gli stranieri, potranno per contratto di matrimonio disporre di tutti o di parte dei beni che fossero per lasciare al tempo della loro morte, tanto in favore dei detti sposi, che dei figlj nascituri dal loro matrimonio, nel caso in cui il donante sopravvivesse allo sposo donatario.

Tale donazione, quantunque fatta a vantaggio soltanto degli sposi o di uno di essi, si presumerà sempre, nel suddetto caso di sopravvivenza del donante, fatta a favore dei figlj e discendenti nascituri dal matrimonio.

1083. La donazione fatta secondo la forma prescritta nel precedente articolo, sarà irrevocabile in questo senso soltanto che il donante non potrà più disporre, a titolo gratuito, degli oggetti compresi nella donazione, eccetto che per picciole somme a titolo di ricompensa od altrimenti.

Contr. leg. 15, cod. de pactis.

1084. La donazione per contratto di matrimonio potrà farsi cumulativamente dei beni presenti e futuri in tutto o in parte, coll’obbligo però di unire