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vendita, mediante affissi ed incanti, di tutti i mobili ed effetti compresi nella disposizione, a riserva però di quelli di cui si fa menzione nei due articoli seguenti.
1063. La mobiglia e gli altri effetti mobigliari che si sono compresi nella disposizione, coll’obbligo espresso di conservarli in natura, saranno rimessi nello stato in cui si troveranno al tempo della restituzione.
1064. I bestiami e gli utensili inservienti alla coltura delle terre, s’intenderanno compresi nelle donazioni tra vivi o testamentarie delle stesse terre; ed il gravato sarà tenuto solamente a farle stimare e valutare per corrisponderne l’eguale valore al tempo della restituzione.
1065. Il gravato dovrà impiegare, nel termine di sei mesi, da computarsi dal giorno della ultimazione dell’inventario, il contante che vi si troverà, quello proveniente dal prezzo dei mobili ed effetti stati venduti, e ciò che si sarà ricevuto in conto dei crediti ereditarj.
Questo termine, quando occorra, potrà prorogarsi.
1066. Il gravato sarà parimente tenuto ad impiegare il danaro, che proverrà in seguito dall’esazione dei crediti e dall’affrancazione delle rendite, entro tre mesi al più tardi dopo seguita l’esazione.
1067. Se il disponente avrà specificata la qualità degli effetti nei quali deve farsi l’impiego, sarà ciò eseguito a termini della sua disposizione; diversamente non potrà farsi l’impiego medesimo, che coll’acquisto di beni immobili, e con poziorità d’ipoteca sui beni immobili.
1068. L’impiego prescritto nei precedenti articoli, sarà fatto coll’intervento e ad istanza del tutore nominato per l’esecuzione.
1069. Le disposizioni per atto tra vivi o per testamento, col peso di restituzione, dovranno rendersi