Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/211

viaggio, se al tempo in cui fu fatto la nave fosse approdata ad una terra straniera o dello stato italiano, in cui vi fosse un pubblico ufficiale; nel qual caso non sarà valido, se non quando sarà stato steso secondo le forme prescritte in Italia, o con quelle praticate nel paese in cui sarà stato fatto.

995. Le sopraddette disposizioni saranno comuni al testamento dei semplici passeggieri che non formeranno parte dell’equipaggio.

996. Il testamento fatto sul mare, nella forma prescritta dall’articolo 988, non sarà valido, se non quando il testatore morirà sul mare, o nei tre mesi dopo che sarà disceso in terra, e in un luogo in cui avrebbe potuto nuovamente far testamento nelle forme ordinarie.

997. Il testamento fatto sul mare non potrà contenere alcuna disposizione in favore degli ufficiali del vascello, quando non siano parenti del testatore.

998. I testamenti contemplati negli antecedenti articoli di questa sezione, saranno sottoscritti dal testatore e da coloro che gli avranno ricevuti.

Se il testatore dichiara che non sa o non può firmarsi, si farà menzione di questa sua dichiarazione, come pure della causa che lo impedisce di farlo.

Nel caso in cui si richieda la presenza di due testimonj, il testamento sarà sottoscritto almeno da uno di essi, e si farà menzione della causa per cui l’altro non avrà sottoscritto.

999. Un Italiano che si troverà in estero stato, potrà disporre con testamento olografo, come è previsto nell’articolo 970, o con atto autentico nelle forme praticate nel paese in cui questo atto sarà ricevuto.

1000. I testamenti fatti in estero stato non potranno mandarsi ad esecuzione riguardo ai beni situati nel Regno, che dopo essere stati registrati all’ufficio ove esiste il domicilio del testatore, quando