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984. Il testamento fatto secondo la forma sopra stabilita, sarà nullo sei mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa fare testamento nelle forme ordinarie.
Leg. 21, l6 et 38, ff. de testamento militis. L. 7, ff. de injusto, rupto, et irrito facto testam.
985. I testamenti fatti in un luogo, in cui saranno interrotte tutte le comunicazioni a cagione della peste o di altra malattia contagiosa, potranno essere fatti avanti il giudice di pace, od avanti uno degli ufficiali municipali della comune in presenza di due testimonj.
Leg. 8, cod. de testamentis.
986. Questa disposizione avrà luogo a favore tanto di quelli che saranno attaccati di tali malattie, quanto di coloro che si troveranno ne’ luoghi infetti, comunque non siano attualmente malati.
987. I testamenti mentovati ne’ due precedenti articoli diverranno nulli sei mesi dopo che le comunicazioni saranno state riaperte nel luogo, in cui si trovava il testatore; ovvero sei mesi dopo che questi si sarà trasferito in un luogo, in cui non saranno interrotte.
988. I testamenti fatti sul mare, durante un viaggio, potranno essere ricevuti;
A bordo dei vascelli e d’altri bastimenti dello Stato dall’ufficiale comandante del bastimento, o in di lui mancanza, da quello che ne fa le veci nell’ordine di servizio, l’uno o l’altro unitamente all’ufficiale di amministrazione od a colui che ne adempie le funzioni;
Ed a bordo dei bastimenti di commercio potranno essere ricevuti dal segretario della nave o da chi ne fa le veci, l’uno o l’altro unitamente al capitano, proprietario, patrone, ed in mancanza di questi, dai loro supplenti.
In tutti i casi, questi testamenti devono riceversi alla presenza di due testimonj.