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1047. Se questa domanda ha per fondamento un’ingiuria grave fatta alla memoria del testatore, essa deve essere promossa entro l’anno, da computarsi dal giorno dell’ingiuria.
CAPO VI.
Delle Disposizioni permesse a favore dei nipoti del donante o testatore, o de’ figlj de’ suoi fratelli e sorelle.
1048. I beni de’ quali il padre e la madre hanno la facoltà di disporre potranno essere da essi donati in tutto o in parte, ad uno o a più de’ lor figlj, con atti tra vivi o d’ultima volontà, coll’obbligo di restituire questi beni ai figlj nati, o da nascere, nel primo grado soltanto, di essi donatarj.
1049. In caso di morte senza figlj, sarà valida la disposizione fatta dal defunto con atto tra vivi o per testamento, a vantaggio d’uno o più de’ suoi fratelli o sorelle, di tutti o parte de’ beni che non sono riservati dalla legge nella di lui eredità, con obbligo di restituire questi stessi beni ai figlj di primo grado soltanto nati, ed a quelli da nascere, da essi fratelli o sorelle donatarie.
1050. Le disposizioni permesse ne’ due precedenti articoli, non saranno valide, se non quando l’obbligo di restituzione, sarà a vantaggio di tutti i figlj del gravato, nati, o da nascere, senza eccezione o preferenza d’età o di sesso.
1051. Se nel caso sopra espresso, il gravato di restituzione a favore de’ figlj, muore lasciando figlj del primo grado e discendenti di un figlio premorto, questi ultimi percepiranno, per diritto di rappresentazione, la porzione spettante al figlio predefunto.
1052. Se il figlio, fratello o sorella a cui fossero stati donati beni con atto tra vivi, senz’obbligo di restituzione, accettano una nuova liberalità fatta con atto fra vivi o per testamento, sotto condizione che