Codice di Napoleone il grande/Aggiunte e variazioni
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AGGIUNTE E VARIAZIONI
AL CODICE NAPOLEONE
DECRETATE
DAL CORPO LEGISLATIVO IL 3. — SETTEMBRE 1807.
Art. 17. — Resta soppresso il §. 3. concepito in questa forma: con l’affiliazione ad ogni corporazione estera, ch’esiga distinzioni di nascita.
Art. 427. — Al secondo, terzo, e quarto capo di questo articolo che cominciano con le parole I Membri, e terminano Contabilità Nazionale, si sostituisca quanto appresso. Le persone indicate nei Titoli III, V, VI, VIII, IX, X, e XI, dell’ atto delle Costituzioni del 18. — Maggio 1803, i giudici nella Corte di Cassazione, il Regio Procurator Generale nella detta Corte, e suoi sostituti, i Commissarj della Contabilità Regia.
Art. 896. — Alla disposizione di questo Articolo si aggiunga quant’appresso. Nondimeno i beni liberi formanti la dotazione di un titolo ereditario, che l’Imperatore avrà eretto in favore di un Principe o di un Capo di Famiglia, potranno esser trasmessi per eredità, com’è stato regolato con l’Atto Imperiale del 30. — Marzo 1806. e col Senatus-Consulto del dì 14., Agosto successivo.
Art. 2260 e 2261. — La disposizione dell’articolo 2260. è divisa in due articoli. Il primo periodo formerà da qul innanzi esso solo l’articolo 2260. il secondo periodo formerà l’articolo 2261. — La disposizione dell’antico articolo 2261. è interamente soppressa.