Codice di Napoleone il grande/Aggiunte e variazioni

Aggiunte e variazioni

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Concordato ecclesiastico



AGGIUNTE E VARIAZIONI

AL CODICE NAPOLEONE

DECRETATE

DAL CORPO LEGISLATIVO IL 3. SETTEMBRE 1807.




Art. 17. Resta soppresso il §. 3. concepito in questa forma: con l’affiliazione ad ogni corporazione estera, ch’esiga distinzioni di nascita.

Art. 427. Al secondo, terzo, e quarto capo di questo articolo che cominciano con le parole. I Membri, e terminano Contabilità Nazionale, si sostituisca quanto appresso. Le persone indicate nei Titoli III, V, VI, VIII, IX, X, e XI, dell’atto delle costituzioni del 18 Maggio 1803, i giudici nella Corte di Cassazione, il Regio Procurator Generale nella detta Corte, e suoi sostituti, i Commissarj della Contabilità Regia. —

Art. 896. Alla disposizione di questo Articolo si aggiunga quant’appresso. Nondimeno i beni liberi formanti la dotazione di un titolo ereditario, che l’Imperatore avrà eretto in favore di un Principe o di un Capo di Famiglia, potranno esser trasmessi per eredità, com’è stato regolato con l’Atto Imperiale del 30. Marzo 1806. e col Senatus-Consulto del dì 14., Agosto successivo.

Art. 2260 e 2261. La disposizione dell’articolo 2260. è divisa in due articoli. Il primo periodo formerà da qui innanzi esso solo l’articolo 2260. il secondo periodo formerà l’articolo 2261. La disposizione dell’antico articolo 2261. è interamente soppressa.