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L. 1, ff. de tutel. et rationibus distrahendis. L. 7, cod. arbitrium tutelae. L. 5, cod. de periculo tutorum. V. l. 34 et authentic. Item et privatus, cod. de donation. L. 36, §. 1 et 2, cod. eod. — Novell. 127, cap. 2. L. 31, cod. de jure dotium. L. 38, cod. de episcopis et clericis.
943. La donazione tra vivi non potrà comprendere che i beni presenti del donante; se comprenderà beni futuri, sarà nulla rapporto a questi.
944. Sarà nulla qualunque donazione tra vivi fatta sotto condizioni, la cui esecuzione dipende dalla sola volontà del donante.
945. Sarà parimente nulla, se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi fuori di quelli ch’esistevano all’epoca della donazione, o che fossero espressi, tanto nell’atto di donazione, come nello stato che dovrà esservi annesso.
946. Nel caso in cui il donatore si sia riservata la libertà di disporre d’un effetto compreso nella donazione, o di una determinata somma sui beni donati, se egli muore senza averne disposto, un tale effetto o somma apparterrà agli eredi del donante non ostante qualunque clausola e stipulazione in contrario.
947. I quattro articoli precedenti non si applicano alle donazioni delle quali si è fatta menzione ai capi VIII. e IX. del presente titolo.
948. Qualunque atto di donazione di effetti mobili non sarà valido, se non per quelli de’ quali una descrizione o stima sottoscritta dal donante e dal donatario, o dall’accettante per lui, sarà stata unita alla minuta originale della donazione.
949. È permesso al donante di riservare a suo vantaggio, o disporre a vantaggio di un’altro, del godimento o dell’usufrutto dei beni donati tanto mobili che immobili.
L. 28, cod. de donationibus.