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pubbliche, ad istanza o del gravato, o del tutore deputato per l’esecuzione, cioè, quanto ai beni immobili, mediante la trascrizione degli atti sui registri dell’ufficio delle ipoteche del luogo dove sono situati; e quanto alle somme impiegate sui beni immobili, con poziorità d’ipoteca, mediante l’iscrizione sui beni medesimi.

1070. La mancanza di trascrizione dell’atto contenente la disposizione potrà dai creditori e dai terzi possessori essere opposta anche ai minori, od interdetti, salvo il regresso contro il gravato ed il tutore nominato per l’esecuzione, e senza che i minori o gl’interdetti possano essere restituiti in intiero contro l’omessa trascrizione, quand’anche il gravato ed il tutore non fossero solvibili.

1071. La mancanza della trascrizione non potrà essere supplita od iscusata per la notizia, che in qualunque altro modo i creditori od i terzi possessori potessero avere avuto della disposizione.

1072. Non potranno in alcun caso i donatarj, legatarj o gli eredi legittimi di colui che avrà fatto la disposizione, e neppure i loro donatarj, legatarj od eredi, opporre ai chiamati la mancanza di trascrizione od iscrizione.

1073. Il tutore nominato per l’esecuzione sarà personalmente risponsabile, quando non siasi pienamente uniformato alle regole sopra stabilite per comprovare lo stato dei beni, per la vendita dei mobili, per l’impiego del danaro, per la trascrizione e l’iscrizione, e generalmente, se non ha praticato tutte le diligenze necessarie all’oggetto che bene e fedelmente venga adempito l’obbligo della restituzione.

1074. Se il gravato è in età minore, non potrà, anche nel caso d’insolvibilità del suo tutore, essere restituito in intiero contro l’inadempimento delle regole che gli sono prescitte negli articoli di questo capo.

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