Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/190

titolo ereditario, che l’Imperatore avrà eretto in favore di un Principe o di un Capo di Famiglia, potranno esser trasmessi per eredità, com’è stato regolato con l’Atto Imperiale del 30. Marzo 1806. e col Senatus-Consulto del dì 14., Agosto successivo.]1

897. Sono eccettuate dall’articolo precedente le disposizioni permesse nel capo VI. di questo titolo, ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle.

898. Non sarà considerata come sostituzione, e sarà valida la disposizione colla quale una terza persona sia chiamata a conseguire la donazione, l’eredità od il legato, nel caso in cui il donatario, l’erede od il legatario non la conseguissero.

Leg. 1, §. 1; l. 36, ff. de vulgari et pupillari substitut.

899. Lo stesso avrà luogo rispetto alla disposizione tra vivi o d’ultima volontà, per cui sarà dato ad uno l’usufrutto, e ad altri la nuda proprietà.

L. 26, §. 1, ff. de usu et usufructu et reditu legato; l. 9, ff. de usufructu accrescendo.

900. In qualunque disposizione tra vivi o d’ultima volontà si avranno per non iscritte le condizioni impossibili, e quelle che sono contrarie alle leggi, od ai costumi.

L. 3, 20, 64, 72, §. 5, ff. de conditionibus et demonstrationibus; l. 1, 9, et 14, ff. de conditionibus instit. l. 65, §. 1, ff. ad senatus-consultum Trebellianum; l. 7, et 26, ff. de verb. obligat.; l. 104, §. 1, ff. de legatis 1.

CAPO II.

Della Capacità di disporre o di ricevere per Donazione tra vivi o per testamento.

901. Per far donazione tra vivi, o per testamento è necessario che il disponente sia di mente sana.

L. 2 et 3; l. 8, in pr. et §. ultim. L. 9 et 12; l. 13, §. 2; l. 18, ff. qui testamenta facere possunt; l. 2, 3 et 9, cod. eod. tit.— Ulpian. Fragm. tit. 20, §. 15. — §. 1. Instit. quibus non est permissus facere testament.

902. Qualunque persona può disporre e ricevere per donazione tra vivi, o per testamento, eccettuate quelle che sono dalla legge dichiarate incapaci.

  1. Testo inserito dalle Aggiunte e variazioni del 3 settembre 1807.