Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/203

donante, o fosse egli mancato di vita entro l’anno dal commesso delitto.

L. 7; l. 10, cod. de revocandis donat. L. 139, ff. de regulis juris. L. 13, ff. de injuriis.

958. La revoca a titolo d’ingratitudine non pregiudicherà nè alle alienazioni fatte dal donatario, nè alle ipoteche ed altri pesi reali, ch’egli abbia potuto imporre sugli stessi effetti donati, purchè tutto ciò sia anteriore alla inscrizione che sarà stata fatta della copia della domanda di revoca in margine alla trascrizione ordinata nell’articolo 939.

Nel caso di revoca, il donatario sarà condannato a restituire il valore degli effetti alienati, avuto riguardo al tempo della domanda, ed i frutti, da computarsi dal giorno della medesima.

L. 1, l. 7, cod. de revocandis donationibus. Argum. ex l. 6, §. ultim. l. 7, §. ultim. L. 16; l. 28, §. si decem; L. 29, 30, 31; l. 32, §. ait l. 36, 39, 50 et 55, ff. de donation. inter virum et uxorem.

959. Le donazioni a contemplazione di matrimonio, non saranno revocabili per titolo d’ingratitudine.

L. 1 et 10, ff. de revocandis donationib. Instit. de donationibus, §. sciendum est. Argum. ex l. 69, §. 6, ff. de jure dotium. L. 24, cod. eod.

960. Tutte le donazioni fra vivi fatte da persone che non avevano figlj o discendenti viventi al tempo della donazione, di qualunque valore esse siano e per qualunque titolo fatte, ancorchè fossero vicendevoli o rimuneratorie, e quelle pure che fossero state fatte a contemplazione di matrimonio da qualunque altra persona fuorchè dagli ascendenti ai conjugi stessi l’uno all’altro, sono rivocate ipso jure per la sopravvenienza di un figlio legittimo del donante benchè postumo, o per la legittimazione di un figlio naturale col susseguente matrimonio, se però sia nato dopo la donazione.