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954. In caso di revoca per inadempimento delle condizioni, i beni ritorneranno in potere del donante, liberi da qualunque peso ed ipoteca imposta dal donatario, ed il donante avrà contro i terzi detentori degl’immobili donati, tutti i diritti che avrebbe contro il medesimo donatario.

L. 1, cod. de donationib. quae sub modo conficiuntur.

955. La donazione tra vivi non potrà essere rivocata per ingratitudine che ne’ seguenti casi:

1.° Se il donatario abbia attentato alla vita del donante.

2.° Se siasi reso colpevole verso di lui di sevizie, delitti ed ingiurie gravi;

3.° Se neghi ad esso gli alimenti.

L. 9 et 10, cod. de revocandis donationibus. L. 31, §. 1, ff. de donationib. Arg. ex novell. 155, cap. 3, §. 3.

956. La revoca per inadempimento delle condizioni, o per ingratitudine, non avrà mai luogo ipso jure.

V. l. 9, §. 22, cod. de donationib. L. 4, cod. de donationibus quae sub modo vel condit. L. 3, cod. de contrahenda emptione. L. 6, l. 8, cod. de rerum permutatione et praescriptis verbis. L. 2, l. 3, l. 8, cod. de conditione ob causam datorum. L. 36; l. 70, §. 1, ff. de legat. 2. L. 10, cod. de revocandis donationib.

957. La domanda di revoca a titolo d’ingratitudine dovrà essere proposta entro l’anno, computabile dal giorno del delitto imputato dal donante al donatario, o dal giorno in cui il donante avrà potuto averne notizia.

Questa revoca non potrà domandarsi dal donante contro gli eredi del donatario, nè dagli eredi del donante contro il donatario, fuori che se fosse stata in quest’ultimo caso proposta l’azione dallo stesso