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che gli spetterebbe, nella qualità di erede sui beni non disponibili, quando siano della medesima natura.

925. Quando il valore delle donazioni fra vivi eccederà od eguaglierà la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie saranno senz’effetto.

926. Quando le disposizioni testamentarie eccederanno la quota disponibile, o la porzione di questa quota che resterebbe loro dopo aver dedotto il valore delle donazioni fra vivi, la riduzione si farà pro rata senza alcuna distinzione fra i legati universali ed i legati particolari.

Leg. 73, §. 5, ff. ad legem Falcidiam.

927. Nondimeno, in tutti i casi in cui il testatore avrà dichiarato espressamente essere sua intenzione che un legato sia soddisfatto in preferenza agli altri, questa preferenza avrà luogo; ed il legato che ne sarà l’oggetto, non verrà ridotto, se non in quanto il valore degli altri legati non fosse sufficiente a compire la riserva legale.

928. Il donatario restituirà i frutti di ciò che eccederà la porzione disponibile, dal giorno della morte del donante, quando sia stata dimandata la riduzione entro l’anno, altrimenti dal giorno della domanda.

Leg. 5, §. 18, l. 7, §. 3, l. 16; l. 28, §. 3, leg. 29, 30, 31, 36, 39, 50 et 55, ff. de donationibus inter virum et uxorem.

929. Gl’immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione, saranno liberi da ogni debito ed ipoteca contratta dal donatario.

930. L’azione per la riduzione, o per la rivendicazione potrà promuoversi dagli eredi contro i terzi detentori degl’immobili formanti parte delle donazioni, ed alienati dai donatarj, nella maniera medesima, e collo stesso ordine, che si potrebbe proporre contro i donatarj medesimi, e previa l’escussione dei loro beni.