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Sezione VI.}}}}

Dei legati particolari.

1014. Qualunque legato puro e semplice darà al legatario, dal giorno della morte del testatore, un diritto sulla cosa legata trasmissibile ai suoi eredi, od aventi causa dal medesimo.

Ciò non ostante il legatario particolare non potrà mettersi in possesso della cosa legata, nè pretenderne i frutti od interessi, che dal giorno della sua domanda di rilascio fatta secondo l’ordine stabilito nell’articolo 1011, o dal giorno in cui gli si fosse volontariamente accordato il detto rilascio.

Leg. 80, ff. de legatis 2.° L. 64, ff. de furtis. L. 3 et 21, ff. quando dies legati vel fidei commissi. l. 3, cod. eod. — L. 1 et 4, cod. de usuris et fructibus legatorum. — L. 26, ff. de legatis 3.° L. 8, §. 9, ff. de usuris.

1015. Gl’interessi o frutti della cosa legata decorrono a vantaggio del legatario, dal giorno della morte, e senza che ne abbia fatta la giudiziale domanda:

1.° Quando il testatore avrà intorno a ciò dichiarata espressamente la sua volontà nel testamento,

2.° Quando sarà stata legata, a titolo di alimenti, una rendita vitalizia od una pensione.

Leg. 47, ff. de legatis 1.° L. 10, § 1; l. 18, §. 1, ff. de alimentis vel cibariis legatis. — V. l. 46, §. 4, cod. de episcopis et clericis. — Novell. 131, cap. 2, l. 3, cod. in quibus causis in integrum restitutio. L. 87, §. 1, ff. de legatis 2.°

1016. Le spese dell’istanza per il rilascio saranno a carico dell’eredità, senza che però possa provenirne alcuna riduzione della riserva legale.

Le tasse di registro saranno dovute dal legatario.

Tutto ciò avrà luogo, se non è stato altrimenti ordinato col testamento.

Ogni legato potrà essere registrato separatamente, e tale registro non potrà giovare ad alcun altro fuorchè al legatario, od aventi causa da esso.