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Argum. ex l. 8, cod. de revocandis donationibus.

961. Questa revoca avrà luogo ancorchè il figlio del donante o della donatrice fosse già concepito al tempo della donazione.

962. La donazione sarà parimente revocata, anche nel caso in cui il donatario fosse entrato in possesso dei beni donati, ed il donante l’avesse lasciato continuare nel medesimo possesso dopo la sopravvenienza del figlio, senza che però il donatario sia tenuto a restituire i frutti percetti, di qualunque natura essi siano, se non dal giorno che gli sarà stata notificata con intimazione od altro atto legale, la nascita del figlio o la sua legittimazione col susseguente matrimonio; e ciò, quand’anche la domanda per rientrare nel possesso de’ beni donati non fosse stata proposta, che dopo tale notificazione.

963. I beni compresi nella donazione rivocata ipso jure, ritorneranno nel patrimonio del donante, liberi da qualunque peso ed ipoteca imposta dal donatario, e non potranno restare obbligati nemmeno sussidiariamente per la restituzione della dote della moglie del donatario stesso, e per gli altri diritti dipendenti da recupera, o da convenzioni nuziali: e ciò avrà luogo ancorchè la donazione fosse stata fatta a contemplazione del matrimonio del donatario, e si fosse inserita nel contratto, ed ancorchè il donante si fosse obbligato come sicurtà nella donazione, per l’esecuzione del contratto matrimoniale.

964. Le donazioni in tal modo revocate non potranno rivivere ed aver di nuovo il loro effetto, nè per la morte del figlio del donante, nè per alcun atto di conferma; e se il donante vuol donare gli stessi beni allo stesso donatario, sia prima che dopo la morte del figlio per la cui nascita è stata revocata la donazione, non lo potrà fare che con una nuova disposizione.