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VII.}}

Delle Divisioni fatte dal padre, dalla madre o da altri ascendenti tra i loro discendenti.

1075. I padri e le madri e gli altri ascendenti potranno dividere e distribuire i loro beni tra i loro figlj e discendenti.

Leg. 8, cod. de inofficioso testamento. — Novell. 18, cap. 7; novell. 107.

1076. Queste divisioni potranno farsi per atto tra vivi o per testamento, colle stesse formalità, condizioni e regole prescritte per le donazioni tra vivi e pe’ testamenti.

Le divisioni fatte tra vivi non potranno contemplare che i beni presenti.

1077. Se nella divisione non sono stati compresi tutti i beni lasciati dall’ascendente al tempo della di lui morte, i non compresi saranno divisi in conformità della legge.

Novell 18, cap. 7; l. 35, §. 1, ff. de hæredib. instituend.; leg. 21, cod. famil. erciscund.

1078. Sarà interamente nulla la divisione la quale non è stata fatta fra tutti i figlj che esisteranno al tempo della morte, e fra i discendenti dei figlj predefunti. Tanto i figlj o i discendenti che non vi ebbero parte, quanto quelli tra’ quali venne fatta la divisione, potranno provocarne una nuova nelle forme legali.

Leg. 32 et 36, cod. de inoffic. testam.

1079. La divisione fatta dall’ascendente potrà impugnarsi per titolo di lesione oltre il quarto: potrà egualmente essere impugnata nel caso in cui risultasse dalla divisione e dalle disposizioni fatte per antiparte, che uno dei condividenti abbia un vantaggio maggiore di quello che la legge permette.

Leg. 8, cod. de inofficioso testamento.

1080. Il figlio che per alcuna delle cause espresse nell’antecedente articolo, impugni la divisione fatta